Finalmente è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2024 che ha fugato ogni dubbio circa la tassazione sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili sui quali sono stati effettuati lavori di Superbonus.

La stessa circolare ha confermato che è stata introdotta la nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare all’interno dell’art. 67 del TUIR, lettera b-bis) che così recita: «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo».

In sintesi, la neo introdotta plusvalenza riguarda la prima cessione d’immobili che sono stati interessati da interventi ammessi al Superbonus, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (proprietario, locatario, comodatario o altro avente diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione dell’agevolazione (cessione del credito, sconto in fattura o recupero in dichiarazione) e dalla tipologia di intervento effettuato.

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