Con la risoluzione 71/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle corrette modalità di versamento dei tributi, a seguito dello slittamento delle scadenze al 30 settembre.
I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità ISA e che hanno quindi potuto beneficiare della deroga potranno:
- Versare gli importi in un’unica soluzione:
- entro il 30 settembre 2019
- entro il 30 ottobre 2019 con la maggiorazione dello 0,40%
- versare gli importi ratealmente:
- soggetti titolari di partita IVA:
- entro il 30 settembre 2019: la prima rata, senza interessi
- entro il 16 ottobre 2019: la seconda rata, con interessi
- entro il 18 novembre 2019: la terza rata, con interessi
Anche i soggetti di cui al punto 2/a possono beneficiare del maggior termine di 30 giorni, versando la maggiorazione del 0,40%, pertanto:
- entro il 30 ottobre 2019: la prima rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi
- entro il 18 novembre 2019: la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40 e gli interessi
b. soggetti non titolari di partita IVA:
- entro il 30 settembre 2019: la prima rata, senza interessi
- entro il 31 ottobre 2019: la seconda rata, senza interessi
- entro il 2 dicembre 2019: la terza rata, con interessi
Anche i soggetti di cui al punto 2/b, possono beneficiare del maggior termine di 30 giorni, versando la maggiorazione dello 0,40%, pertanto:
- entro il 30 ottobre 2019: la prima rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi
- entro il 31 ottobre: la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi
- entro il 2 dicembre: la terza rata, con la maggiorazione dello 0,40 e gli interessi
Nella risoluzione sono riepilogate tutte le scadenze in due tabelle riepilogative, che riportiamo qui sotto.
TITOLARI DI PARTITA IVA
N. Rata | Scadenza | Interessi % | Scadenza (*) | Interessi di rateazione % |
1 | 30 settembre | 0 | 30 ottobre | 0 |
2 | 16 ottobre | 1,18 | 18 novembre | 0,18 |
3 | 18 novembre | 0,51 |
(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi
NON TITOLARI DI PARTITA IVA
N. Rata | Scadenza | Interessi % | Scadenza (*) | Interessi di rateazione % |
1 | 30 settembre | 0 | 30 ottobre | 0 |
2 | 31 ottobre | 0,33 | 31 ottobre | 0 |
3 | 2 dicembre | 0,66 | 2 dicembre | 0,33 |
(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi
I contribuenti sono inoltre liberi di:
- versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga in commento. In tal caso, tutte le rate scadenti prima del 30 settembre dovranno essere versate senza corresponsione degli interessi, indicando però sempre il numero di rata versata nel modello F24
- versare, prima del 30 settembre, importi liberamente determinati. In tale secondo caso resta fermo l’obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre 2019, senza interessi.