Con riferimento ai bonus previsti per i lavori sulla casa diventa più complessa la strada per i contribuenti che vogliono optare per le modalità alternative di detrazione.

Il decreto legge n.157 approvato il 10 novembre 2021 ha infatti previsto misure per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, estendendo anche alle detrazioni minori (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus ordinario, sismabonus ordinario) alcuni adempimenti già previsti per il Superbonus.

L’obiettivo del legislatore è chiaro: evitare scorrettezze nell’utilizzo dei bonus edilizi, che potrebbero generare crediti inesistenti per lavori mai svolti.

 

Si ricorda che per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 è stata data la possibilità di optare, al posto della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, alternativamente per:

  • uno sconto sul corrispettivo direttamente da parte dell’impresa che effettua i lavori;
  • oppure la cessione del credito a terzi, inclusi istituti di credito e finanziari.

Le legge di bilancio attualmente in discussione in Parlamento dovrebbe prorogare la facoltà di esercitare queste opzioni.

 

Ebbene, il recentissimo decreto-legge ha provveduto ad allargare l’ambito di applicazione del visto di conformità, che da ora in poi sarà obbligatorio per tutti gli altri bonus sulla casa laddove il contribuente opti per sconto in fattura o cessione del credito. Di conseguenza, qualsiasi soggetto che esegua lavori sul proprio immobile e intende godere di una modalità alternativa di detrazione dovrà necessariamente preoccuparsi di ottenere il visto di conformità da un soggetto abilitato.

 

Il contribuente dovrà inoltre munirsi di una asseverazione tecnica sulla congruità delle spese, la quale diviene anch’essa obbligatoria per accedere alle opzioni.

In sintesi, dunque, diventano più stringenti le regole sulla documentazione da presentare per utilizzare i vari bonus edilizi, dovendo obbligatoriamente ottenere:

  1. l’asseverazione redatta da un tecnico che attesti i requisiti e la congruità delle spese;
  2. il visto di conformità, rilasciato da professionista abilitato, che certifica i presupposti che danno diritto alla detrazione.

 

Attualmente ci troviamo in una fase di stallo, con le autorità competenti che stanno lavorando per adeguare i modelli di comunicazione di cessione del credito e sconto in fattura sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, sarà un decreto del Ministro della Transizione Ecologica, da approvarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.l. 157/2021, a risultare fondamentale in quanto andrà a specificare i presupposti e le modalità di redazione dei documenti ora richiesti per monetizzare il proprio credito.