L’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 individua il termine iniziale e il termine finale per l’esercizio del diritto alla detrazione, stabilendo che esso:
- sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile
- e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto medesimo è sorto, precisando, altresì, che il diritto stesso deve essere comunque esercitato alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.
L’articolo 2, comma 1, del D.L. 50/2017, modificando il comma 1 dell’articolo 19 del decreto Iva, ha ridotto il periodo entro cui la detrazione può essere esercitata. Si ricorda, infatti, che prima della modifica la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo.
La novità ha effetto a decorre dalla fatture emesse dal 1° gennaio 2017.
La previsione di una disposizione transitoria, introdotta in sede di conversione del decreto, fa salva la detraibilità
dell’Iva per gli acquisti effettuati nel 2016 o nel 2015; in tal modo è scongiurato un penalizzante e ingiustificato effetto retroattivo della modifica.
L’articolo 2 del D.L. 50/2017 interviene altresì sull’articolo 25 del decreto Iva prevedendo che le fatture di acquisto debbano essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione del documento.
Anche in tal caso la nuova previsione ha effetto dalla fatture emesse dal 1° gennaio 2017.
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018 che ha chiarito che:
- il momento a partire dal quale è possibile operare la detrazione è quello in cui si verificano i seguenti 2 requisiti:
1) effettuazione dell’operazione:
1. cessioni di beni = consegna/spedizione;
2. prestazioni di servizi = pagamento;
2) ricevimento della fattura d’acquisto; - il termine ultimo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i 2 requisiti (effettuazione dell’operazione e ricevimento della fattura). In pratica, quindi, esso coincide con il termine ultimo di registrazione della fattura di
acquisto.
Ciò significa che se ricevo una fattura del 2017 nel 2018 posso detrarre l’Iva fino al 30.4.2019.
In tal senso, la circolare afferma che “ai fini della detrazione dell’imposta, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018); qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018”.
Se si va oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricevimento della fattura, il diritto alla detrazione è definitivamente perso?
La risposta è negativa poiché è fatta salva la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore correggendo l’omissione che ha determinato l’emersione di una minore eccedenza detraibile.
In tali casi, attesa l’omessa registrazione della fattura nell’anno di ricevimento, troverà applicazione la sanzione pari al 90% dell’Iva (articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997).
Resta fermo che, in caso di mancato ricevimento della fattura di acquisto dopo che siano trascorsi 4 mesi dalla consegna/spedizione del bene o dal pagamento del servizio
(effettuazione dell’operazione), entro i 30 giorni successivi, sussiste l’obbligo di regolarizzare l’operazione con l’emissione, in duplice copia, dell’autofattura, l’assolvimento della relativa
Iva e la presentazione del documento presso l’ufficio competente dell’Agenzia.
La ricezione della fattura d’acquisto deve emergere – ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo – da una
corretta tenuta della contabilità.
Ciò significa che il momento di ricezione della fattura coincide:
1)con la data di ricezione della mail, se la fattura è stata inviata tramite PEC;
2)con la data di ricezione della raccomandata, se la fattura è stata inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
3)con la rilevazione del relativo costo in contabilità.
In altri termini, la data di ricezione della PEC o della raccomandata con ricevuta di ritorno rappresenta un dato incontrovertibile.
Per una maggiore comprensione si formulano i seguenti esempi.