Con il provvedimento n. 96911 del 27 febbraio 2020, L’agenzia delle Entrate ha finalmente dettato le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12-septies D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita). 

Come noto, il citato art. 12-septies ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali non hanno più l’obbligo di consegnare al fornitore (o alla dogana) la dichiarazione di intento e la copia della ricevuta di trasmissione telematica della stessa all’Agenzia delle Entrate. 

Le ulteriori semplificazioni riguardano:

  • l’eliminazione dell’obbligo di numerazione progressiva e annotazione delle dichiarazioni d’intento emesse e ricevute in un apposito registro;
  • l’abrogazione dell’obbligo di conservazione;
  • la soppressione della previsione che chiedeva di indicare nel quadro VI della dichiarazione IVA i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. 

La norma, tuttavia, dispone che gli estremi del protocollo di ricezione delle ricevute telematiche rilasciate dall’Agenzia delle entrate debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse, ovvero debbano essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

A tal proposito, con il provvedimento in esame, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni concernenti le modalità con le quali renderà disponibili a ciascun fornitore, a partire dal 2 marzo 2020, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia stessa, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta. 

ATTENZIONE! Come ha chiarito mercoledì 26.02.2020 in un question time il ministero dell’Economia, questa nuova modalità di gestione delle lettere d’intento non cambia nulla per quanto riguarda i metodi di controllo dell’amministrazione finanziaria e, cosa che è ancora più importante, nulla cambia per i rischi che il fornitore si assume con l’emissione della fattura senza imposta nel caso in cui la lettera dovesse essere ideologicamente falsa. Pertanto è sempre necessario, prima di emettere la fattura accertarsi con dei controlli diretti della correttezza della lettera stessa (attraverso la richiesta ad esempio di una visura camerale del cessionario).

Il rispetto delle procedure, se da una parte, non isola il fornitore dalle sanzioni per lettera ideologicamente falsa, dall’altra determinerà la disapplicazione della sanzione all’articolo 7, comma 4-bis, del D.Lgs. 471/97 che prevede una pena pecuniaria che varia dal 100 al 200% dell’imposta non applicata.

Infine, sempre con il suddetto provvedimento sono stati aggiornati il modello di dichiarazione d’intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. 

Il nuovo modello è immediatamente utilizzabile; quello vecchio, tuttavia, potrà comunque essere utilizzato fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (e, quindi, fino al prossimo 27 aprile).

Se vuoi avere una più ampia disamina delle novità introdotte dallo 01.01.2020, vai alla circolare LETTERE D’INTENTO DAL 01.01.2020!