L’art. 1 del decreto-legge n. 52 del 16 giugno 2020 prevede la possibilità di fruire di ulteriori 4 settimane di cassa integrazione anche per i periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
AMBITO SOGGETTIVO
Tale anticipazione è concessa ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.
DURATA MASSIMA
- 18 settimane considerati i trattamenti cumulativamente riconosciuti. Fruibili nei seguenti periodi:
- 14 settimane dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
- 4 settimane fino al 31 ottobre 2020.
DOMANDE
- unica per Cigo e assegno ordinario a fini della richiesta dei trattamenti, sia residuali, sia complessivi, fino ad un massimo di 14 settimane;
- nuova domanda distinta, per richiedere le ulteriori 4 settimane.
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
- entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
- in sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 30° giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto (17 luglio 2020), se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande;
- per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato al 15 luglio;
- l’erronea presentazione delle domande è comunque sanabile mediante il corretto invio della stessa entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Nel caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale nei termini previsti per la presentazione delle domande.
N.B. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico nel datore di lavoro inadempiente.
PAGAMENTO DIRETTO
L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande:
- tale disciplina si applica dal 18 giungo 2020;
- se il periodo di sospensione o riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno, l’istanza deve essere presentata entro il 3 luglio 2020;
- se il datore non vuole chiedere l’anticipazione, deve esercitare l’opzione rinuncia.
I modelli “SR41” dovranno essere inviati:
- entro il mese successivo a quello in cui è collocato il periodo richiesto;
- ovvero, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo;
- in sede di prima applicazione, la trasmissione del modello è spostata al 17 luglio 2020, se successiva a quella ordinariamente stabilita.
N.B. I beneficiari dell’assegno ordinario (FIS) hanno diritto alla concessione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.