Approda finalmente nella Gazzetta Ufficiale di oggi l’attesissimo decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni-bis) contenente misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Il provvedimento ha visto la luce al termine di un travagliato iter governativo, rimasto incagliato per giorni sul tema del blocco dei licenziamenti.
Nel presente contributo, cerchiamo di fornire un quadro sintetico e coordinato delle principali misure per le imprese.
Rinviamo a successivi contributi l’approfondimento delle misure più complesse.  Rimandiamo anche ad un successivo articolo la disamina del “Pacchetto Lavoro”.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto

Il decreto legge Sostegni-bis ripropone l’attesissimo contributo a fondo perduto con alcune incisive modifiche che tengono conto degli effetti economici dei primi mesi del 2021.

Il contributo potrà essere erogato nelle seguenti modalità:

  1. chi ha ricevuto o sta per ricevere il contributo in base al decreto di marzo, otterrà un’altra volta la stessa somma;
  2. chi aggiornando l’arco temporale di riferimento al confronto tra 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 – marzo 2020, registri un’ulteriore diminuzione del fatturato, otterrà un’integrazione in aggiunta al contributo ricevuto a marzo;
  3. chi a fine anno, sulla base del risultato di esercizio (bilancio o dichiarazioni fiscali) registri un’ulteriore perdita, potrà richiedere un nuovo contributo a fondo perduto secondo modalità da definire con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Non finisce qui. C’è una quarta ‘variante’ per coloro che non hanno partecipato al contributo di marzo, perché in particolare non superavano la soglia di perdite del 30% nel solo 2020. Questi soggetti riceveranno un assegno più alto, con aliquote che vanno dal 90 al 30% in base alla soglia di ricavi e compensi.

Si precisa infine che per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza per il contributo a fondo perduto di cui al punto b) può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

L’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al punto c) può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 venga presentata entro il 10 settembre 2020.

Ci attende dunque un’estate all’insegna degli adempimenti fiscali.

 

Art. 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Viene istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, destinato a ristorare tutte quelle attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive adottate, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto legge Sostegni-bis (da convertire entro il 9 luglio 2021), la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi.

Il fondo prende il nome di “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”.

I soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto saranno determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dal 26 maggio 2021.

Con il medesimo decreto verranno individuate anche le modalità di erogazione della misura in modo da garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.

 

Art. 4 – Estensione e proroga del credito d’imposta affitti

L’art. 4 del decreto Sostegni-bis proroga al 31 maggio 2021 il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, originariamente previsto dall’art. 28 del dl 34/2020 (decreto Rilancio).

La norma, inoltre, amplia la platea dei soggetti beneficiari includendo, oltre alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, anche tutti i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto. Si tratta, nello specifico, di tutte le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali: 

  • con ricavi 2019 non superiori a 10 milioni di euro (rispetto al limite di 5mln previsto da dl rilancio);
  • con un ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso dato del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

01/04/2020 – 31/03/2021 < 30% 01/04/2019 – 31/03/2020

Il credito d’imposta spetta anche in assenza del calo del fatturato ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

La misura del credito è pari al:

  • 60 per cento per i canoni di locazione, concessione e contratti a prestazioni complessi;
  • 30 per cento per affitto di azienda.

ATTENZIONE! L’utilizzo del credito è subordinato alla notifica della misura alla Commissione europea. Sino a quel momento, pertanto, i crediti non potranno essere utilizzati.

 

Art. 5 – Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Vengono stanziati 200 milioni di euro per prorogare la riduzione delle bollette elettriche relative ad utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.

La misura trova applicazione per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021.

 

Art. 6 – Agevolazioni Tari

Al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività (bar, ristoranti, pub, negozi, ecc.), viene istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per il 2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari.

La ripartizione delle risorse del fondo è rimessa ad un decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (26 maggio 2021).

I comuni potranno concedere riduzioni Tari in misura superiore alle risorse assegnate dal decreto Sostegni-bis, a valere su risorse proprie o su risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate.

Si invita pertanto a monitorare i siti dei Comuni di appartenenza poiché la riduzione dovrà essere richiesta tramite apposita domanda, anche in via telematica.

 

Art. 7 – Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi

Viene incrementato di 150 milioni di euro il fondo istituto con l’art. 182 del decreto Rilancio al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator (incluse attività agrituristiche) a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.

Si estende a tutto il 2022 anche il credito d’imposta del 65% per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere previsto originariamente dall’art. 79 del decreto agosto.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nei modelli F24 telematici per il pagamento dei tributi.

Non può pertanto formare oggetto di cessione del credito o sconto sul corrispettivo da parte del fornitore, come invece previsto per gli altri interventi edilizi.

 

Art. 8 – Credito d’imposta rimanenze finali nel settore tessile e della moda

Viene esteso a tutto il 2021 il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

Si ricorda che il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino (art. 92, comma 1, Tuir) eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, le cui modalità e i cui termini saranno contenuti in apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 gg dall’entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (dal 26 maggio 2021), verranno stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta.

Speriamo che questa volta vengano rispettati i termini citati poiché la misura, sino ad oggi, è rimasta lettera morta.

 

Art. 9 – Proroga sospensione delle attività dell’Agente della riscossione+

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Differimento al 30 giugno 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamentoavvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata dal DL 73/2021 coincide con il sabato). 

Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sospensione fino al 30 giugno 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Sono altresì sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

 

Art. 10 – Misure di sostegno al settore sportivo

Bonus sponsorizzazioni per tutto il 2021

Credito d’imposta del 50% per spese pubblicitarie nel settore sportivo prorogato per tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Vengono in questo modo prorogate le misure previste dall’art. 81 del decreto Agosto.

Rileva il pagamento nel periodo agevolato e non la competenza della sponsorizzazione. Quindi rientrano nell’ambito dell’agevolazione anche quelle spese pagate nel 2021 e riferibili contrattualmente ed economicamente al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021 (in sostanza rileva il principio di cassa e non quello di competenza).

Non solo! La spesa sostenuta dall’investitore per la sponsorizzazione è altresì deducibile dal reddito (d’impresa o professionale), poiché costituisce per lui spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

Ad oggi rimangono escluse le Asd e le Ssd che aderiscono al regime forfettario della legge 398/1991.

Contributo a fondo perduto spese test COVID-19

Presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, viene istituito per l’anno 2021 un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, in favore:

  • delle società sportive professionistiche che nell’esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro;
  • delle società e associazioni sportive dilettantistiche (Ssd e Asd) iscritte al registro CONI che hanno sospeso l’attività.

I test attualmente possibili sono i seguenti:  

  • test molecolari;
  • test antigenici;
  • test sierologici classici e rapidi;
  • test salivari.

Occorre attendere un provvedimento attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni dalla data della legge di conversione del decreto Sostegni-bis.

 

Art. 11 – Misure urgenti di sostegno all’internazionalizzazione

Viene rifinanziato il fondo che garantisce il cofinanziamento a fondo perduto, ma la quota a fondo perduto scende al 15% nel 2021, e al 10% nel 2022 (rispetto al 50% erogato sinora).

I contributi saranno concessi come incentivo da riconoscere in riferimento ad iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenute prioritarie.

La concessione subirà uno stop in caso di esaurimento risorse.

Sono però escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate dopo l’entrata in vigore del decreto.

Dunque lo strumento resta operativo ma consentirà alle imprese di accedere solo al finanziamento agevolato, che resta riservato a PMI e mid-cap.

L’importo massimo finanziabile è di 800 mila euro con un tetto pari al 40% del patrimonio netto dell’impresa. La durata del finanziamento può arrivare a 6 anni, di cui 2 di preammortamento.

 

Artt. 12, 13 e 15 – Finanziamenti garantite e moratorie

Capitolo moratorie

Entro il 15 giugno 2021 le imprese dovranno richiedere agli istituti di credito la proroga al 31 dicembre 2021 delle moratorie sui finanziamenti bancari, limitatamente alla sola quota capitale.

Ciò vuol dire che entro il 30 giugno l’interessato dovrà riiniziare a pagare gli interessi.

In mancanza di questo intervento legislativo, infatti, le imprese avrebbero dovuto riprendere a pagare le rate per i finanziamenti di medio-lungo termine e i leasing.

Per quanto attiene alla modalità di richiesta, la proroga potrà essere richiesta con una semplice comunicazione – anche via email – che, come anticipato, dovrà essere inviata alla banca entro e non oltre il 15 giugno 2021.

In base a quanto si legge nel decreto non viene più richiesto di allegare alla domanda l’autocertificazione attestante l’aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

 

Finanziamenti garantiti dal Fondo Garanzia PMI

Il governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’intervento straordinario dello strumento e, nello specifico, ha confermato la possibilità di usufruire della copertura del Fondo per le piccole e medie imprese e i titolari di partita IVA che beneficiano della moratoria mutui, anch’essa prorogata.

La volontà di usufruire della garanzia pubblica deve essere comunicata anche da parte di coloro che ne stanno già beneficiando.

L’intensità della misura cambia dopo il 30 giugno: infatti, per i nuovi prestiti, in caso di allungamento della durata del debito oltre i sei anni, viene ridotta la garanzia dal 100% al 90% entro la soglia di 30 mila euro, e dal 90% all’80% per finanziamenti di importo superiore a 30 mila euro.

 

Art. 14 – Investimenti in Start-up e PMI innovative

Le persone fisiche che detengono partecipazioni in startup innovative e PMI innovative, per almeno 3 anni, e dalla cessione di azioni o quote derivi poi una plusvalenza, essa non viene tassata. Il risparmio ammonta dunque al 26% sulle imposte.

La medesima agevolazione è concessa quando si realizzano plusvalenze da operazioni di cessione entro i 3 anni e le stesse siano reinvestite in startup e PMI entro un anno dalla realizzazione dalla plusvalenza stessa.

Rientrano nell’agevolazione le azioni o quote acquistate, mediante sottoscrizione del capitale sociale, tra il 2021 e il 2025.

La misura è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Art. 32 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI

Viene riproposto il credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021:

  • per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, e occhiali protettive, tute ti protezione e calzari, tutti conformi CE) di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (termometri, termoscanner, prodotti detergenti e disinfettanti, barriere, pannelli, ecc.);
  • per le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale viene sostenuta la spesa, ovvero
  • in compensazione mediante modello F24 telematico.

Il credito non concorre alla formazione IRPEF/IRES e IRAP.

Occorre attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.