Con l’art. 1, commi 198-209, L. n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) vengono apportate sostanziali modifiche al regime del credito d’imposta R&S che di fatto lo mandano “in pensione” un anno in anticipo rispetto alla scadenza prorogata dalla Legge di Bilancio 2017 al 31.12.2020. 

Con riferimento ai crediti R&S maturati nel periodo d’imposta 2019 continuerà ad applicarsi la previgente normativa (art. 3, D.L. 145/2013), così come modificata dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

La nuova disciplina agevolativa (valida per il periodo d’imposta 2020) presenta i seguenti aspetti di novità: 

  • ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione: estensione dell’incentivo ad attività diverse dalla ricerca e sviluppo con l’inclusione di attività di innovazione tecnologica per l’impresa e di design ed ideazione estetica dei settori del Made in Italy;
  • modifiche alle modalità di determinazione della base di calcolo del credito: fino ad oggi il credito d’imposta veniva calcolato in base al metodo incrementale con riferimento alle spese effettuate nel triennio 2012-2014. Dal 2020 si assume come metodo di determinazione della base di calcolo del credito d’imposta il metodo volumetrico in base al quale è irrilevante l’aver sostenuto spese per attività analoghe in periodi precedenti
  • rimodulazione dell’intensità e dei limiti di spesa in funzione della tipologia di attività ammissibile; 
  • elevazione del credito d’imposta (dal 6% al 10%) per gli investimenti finalizzati alla Transizione ecologica e all’Innovazione digitale 4.0;
  • ridefinizione delle categorie di spese ammissibili, con inserimento di maggiorazioni in caso di spese di personale relative a giovani ricercatori al primo impiego, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dedicati esclusivamente alle attività ammissibili, e in caso di contratti extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato (in tal caso le spese sostenute concorrono per il 150% del loro ammontare);
  • fruibilità del credito d’imposta in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito;
  • introduzione di apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione.
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(*) Credito innovazione tecnologica → Se finalizzato ad un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 viene riconosciuto per il 10% sempre nel limite di 1,5 milioni di euro; 

Come possiamo notare, le intensità del credito d’imposta e i limiti di spese ammissibili sono modulati in funzione dell’ambito applicativo oggettivo, ovvero delle categorie di attività effettivamente svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Ribadiamo, infine, che in relazioni ad alcuni profili della nuova disposizione (comunicazione al Mise, credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, spese ammissibili) è atteso un Decreto direttoriale da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della nuova disciplina. 

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