L’art. 84 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) prevede, replicando a grandi linee l’impianto degli artt. 27 e ss. del “Decreto Cura Italia” per il mese di marzo, nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i mesi di aprile e maggio

INDENNITÀ DI € 600 MESE DI APRILE

Possono beneficiare dell’indennità di € 600 per il mese di aprile i soggetti di seguito indicati: 

  • lavoratori autonomi titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020. 

ATTENZIONE! Sono esclusi dall’indennità i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad es. Inarcassa, CNPADC).

  • soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla medesima data

che siano iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Si tratta in sostanza dei soggetti che hanno fruito per il mese di marzo dell’indennità prevista dall’art. 27 del “Decreto Cura Italia”. 

L’indennità, anche in questo caso, non concorre alla formazione di reddito. 

Per quanto concerne l’erogazione delle somme, l’art. 84 del Decreto Rilancio, la subordina al previo inoltro di una domanda all’INPS. Tuttavia pare plausibile poter affermare (almeno in relazione all’indennità di aprile) che coloro che hanno già presentato domanda per il mese di marzo non siano tenuti ad una nuova richiesta

INDENNITÀ DI € 1.000 MESE DI MAGGIO

Il Decreto Rilancio prevede per il mese di maggio un’indennità pari ad € 1.000 in favore di: 

  • lavoratori autonomi titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”) che: 
    • siano iscritti alla Gestione separata INPS;
    • non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
    • abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020  (marzo-aprile 2020), rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (marzo-aprile 2019). 

N.B. Il reddito è calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi/compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel citato periodo e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. 

  • soggetti titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020

Per poter beneficiare dell’indennità in esame sarà invece necessario presentare una specifica domanda all’INPS al fine di autocertificare il possesso dei suddetti requisiti, secondo tempi e modalità che a breve conosceremo. 

INDENNITÀ € 600 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

L’art. 84 del “Decreto Rilancio” prevede inoltre l’erogazione dell’indennità di € 600 per il mese di aprile in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatorio), purché non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

Rientrano in questa categoria i seguenti soggetti: 

  • artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri iscritti nelle relative Gestioni
  • imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla Gestione autonoma agricola
  • coadiuvanti/coadiutori di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, compresi i collaboratori di imprese familiari
  • soggetti iscritti obbligatoriamente alla Gestione IVS commercianti oltre che all’Enasarco (agenti e rappresentanti di commercio);

IMPORTANTE! Possono altresì beneficiare dell’indennità in esame anche i soci di società di persone e società di capitali iscritti alle Gestioni dell’INPS (esempio gli iscritti all’IVS artigiani). 

Anche in questo caso si presume non sia necessaria una domanda

PROROGA TERMINI INDENNITÀ DI MARZO

Il comma 14 dell’art. 84 dispone che decorsi 15 giorni dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto) si decade dalla possibilità di richiedere le indennità previste dal “Decreto Cura Italia” per il mese di marzo agli art. 27, 28, 29, 30 e 38. 

Pertanto, coloro che non hanno ancora provveduto ad effettuare la domanda, si vedono prorogare i termini sino al 3 giugno 2020

INDENNITÀ SOGGETTI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE

L’art. 44 del “Decreto Cura Italia” ha istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” a beneficio dei lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa dell’emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro

In questo fondo rientrano anche i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/1994 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Cassa Forense, ecc.) e n. 103/1996 (Casse interprofessionali). 

Il Decreto Ministeriale del 28 marzo 2020 ha previsto le modalità attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private. 

L’art. 78 del “Decreto Rilancio” estende l’indennità di € 600 ai mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il soggetto interessato alla data di presentazione della domanda non sia

  • titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • titolare di pensione.

Infine, viene abrogato l’art. 34 del D.L. n. 23/2020 che subordinava l’erogazione dell’indennità all’iscrizione, in via esclusiva, alle casse di previdenza privata. 

PER POTER BENEFICIARE DELLA PRESENTE INDENNITÀ OCCORRE ATTENDERE LE ISTRUZIONI FORNITE DALLE SINGOLE CASSE PREVIDENZIALI.

IMPORTANTE! Tutte le indennità esaminate sinora sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/84.

Nel prossimo contributo parleremo delle indennità in favore di:

  • collaboratori sportivi;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori stagionali, intermittenti, autonomi occasionali, venditori “porta a porta”;
  • lavoratori del settore del turismo e stabilimenti termali;
  • lavoratori del settore agricolo;