Con questa circolare di Studio vogliamo fornire un sintetico quadro degli adempimenti e dei termini conseguenti al Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2022 che si sono tradotti nel decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale – n. 4).

SUPER GREEN PASS OVER 50

Per i dipendenti pubblici e privati over 50 (considerati tali anche coloro che compiranno i 50 anni entro il 15 giugno 2022), dal 15 febbraio 2022, scatta l’obbligo di Super Green Pass (o Green Pass Rafforzato), ottenibile a seguito di:

  1. prima dose per non vaccinati;
  2. doppia dose vaccinale;
  3. dose booster (terza dose) nell’intervallo minimo di 4 mesi, per coloro che sono già vaccinati con due dosi; 
  4. guarigione da Covid. 

Tale obbligo vige indipendentemente dal lavoro svolto (se commercio, servizi, artigiani, ecc.).

ATTENZIONE! Per i non vaccinati è necessario effettuare la vaccinazione entro il 31 gennaio poiché il Super Green Pass verrà rilasciato decorsi 15 giorni. Le sanzioni di € 100 una tantum scatteranno infatti dal 1° febbraio e verranno irrogate da Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto del Ministero della Salute, sulla base delle anagrafi sanitarie.

Il lavoratore over 50 sprovvisto di certificazione rafforzata dal 15 febbraio verrà considerato assente ingiustificato, con conseguente sospensione dal lavoro e stop alla retribuzione dal primo giorno di assenza.

Per tutte le imprese dopo il quinto giorno di assenza, sarà possibile sostituire il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, di 10 giorni in 10 giorni, fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

OBBLIGO SUPER GREEN PASS PER…

​Dal 10 gennaio sarà obbligatorio il green pass rafforzato anche per: 

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi; 
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere (anche all’aperto);
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
  • aerei, treni, navi;
  • trasporto pubblico locale.

OBBLIGO GREEN PASS ORDINARIO

​Viene in ogni caso introdotto il green pass ordinario (quello ottenibile a seguito di tampone molecolare o antigenico negativo)​ per:

  • uffici pubblici e tribunali, servizi postali, bancari e finanziari à dal 1° febbraio;
  • attività commerciali (centri commerciali, negozi di abbigliamento) à dal 1° febbraio;
  • servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, barbieri, ecc.) à dal 20 gennaio.

Alcune eccezioni saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona​ (es. negozi vendita generi alimentari, farmacie, ecc.).

COME CAMBIANO I CONTROLLI

I controlli sul Super Green Pass ricalcano quelli attualmente in vigore per il green pass semplice, quindi con verifiche attraverso la piattaforma INPS o con la consegna della certificazione al datore di lavoro (in quest’ultimo caso si viene esonerati dai controlli per tutta la durata del passaporto sanitario). 

Rimangono per tutti gli under 50 i controlli effettuati sino ad oggi, ossia il controllo della validità del green pass ordinario giornaliera oppure a campione ottenuto anche a seguito di: 

  • tampone rapido negativo nelle 48 ore;
  • tampone molecolare negativo nelle 72 ore;

​Per snellire le procedure di controllo è possibile che il dipendente consegni copia del proprio green pass. Sottolineiamo che la consegna del certificato deve avvenire su spontanea volontà del dipendente e non su imposizione del datore di lavoro.

ALTRE NOVITA’ IMPORTANTI

POSITIVI AL COVID. Isolamento ridotto per chi ha il richiamo

Il periodo di isolamento di chi è contagiato ma ha ricevuto la terza o la doppia dose da meno di 120 giorni, può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché il soggetto:

  • sia sempre stato asintomatico o risulti asintomatico da almeno 3 giorni,
  • e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico negativo.
COSA SUCCEDE A CHI HA AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO AL COVID?
  • Quarantena di 10 giorni per i non vaccinati

Per chi non è vaccinato o non ha completato il ciclo vaccinale primario (ha ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o ha completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni, rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico negativo.

  • Vaccinati da 120 giorni, quarantena di 5 giorni

La durata della quarantena è ridotta da sette a cinque giorni per chi ha completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e ha tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatico. Tutto questo sempre a condizione che al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

  • Solo auto sorveglianza per chi ha la terza dose

Chi ha il booster o ha fatto la doppia dose (o è guarito) da meno di 120 giorni ed è asintomatico non fa la quarantena. Può uscire e deve portare per 10 giorni dall’esposizione al caso una mascherina FFP2. Vige un periodo di auto sorveglianza di 5 giorni senza test alla fine. Il test antigenico o molecolare si fa alla comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, il quinto giorno dopo l’ultimo contatto stretto.

-VIENE MENO LA MALATTIA…

Il Governo non ha prorogato per il 2022 le norme che equiparavano a malattia il periodo di isolamento precauzionale dei lavoratori privati.

Di conseguenza, non avranno più diritto all’indennità dell’Inps quei lavoratori che hanno ricevuto la seconda dose da oltre 120 giorni e non hanno ancora fatto il booster. Questi soggetti in caso di contatto con positivo al Covid saranno obbligati a ricorrere alle ferie e/o ai permessi.

…E PURE IL BONUS BABY SITTER

Anche il bonus baby sitter non è stato rifinanziato, a differenza del congedo parentale che è stato rinnovato fino alla scadenza dello stato di emergenza, previsto per ora al 31 marzo 2022.

 

– CALENDARIO DELLE SCADENZE

– QUALI SANZIONI SONO PREVISTE?

  • Sanzione da 100 euro per il semplice fatto di non essere vaccinati o non aver completato il ciclo vaccinale entro i tempi stabiliti, per chi ha l’obbligo (es. chi ha compiuto 50 anni) e che si aggiunge a quelle già previste.

I controlli inizieranno il 1° febbraio.

  • Sanzione da 400 a 1.000 euro se si viene colti senza Super Green Pass, in un luogo o attività dove questo è previsto (es. nei mezzi di trasporto pubblico).
  • Sanzione da 600 a 1.500 euro, se si viene colti sul luogo di lavoro senza Super Green Pass, dove è previsto (over 50, personale universitario, ecc.).
  • Sospensione dall’attività lavorativa, senza stipendio (ma mantenendo il posto di lavoro), nel caso in cui non si è in possesso di Green Pass base o Super Green Pass, a seconda dei casi.