Come noto, a seguito del D.p.c.m. 11 marzo 2020, sono state sospese molte delle attività commerciali presenti su tutto il territorio nazionale.

L’art. 2 del citato decreto prevede che la sospensione sia in vigore dal 12 al 25 marzo 2020.

A tal proposito, ai fini della corretta gestione dei registratori telematici (Rt) e del conseguente obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi, si evidenzia che i soggetti obbligati alla sospensione dell’attività, non sono tenuti ad alcun intervento sull’apparecchio, in quanto è possibile applicare quanto previsto in caso di chiusura dell’esercizio, ad esempio, per il periodo feriale ed in particolare “per eventi eccezionali“.

Conseguentemente:

  • l’ultimo giorno di esercizio dell’attività si è provveduto alla “ordinaria” chiusura del RT a seguito della quale avviene, come di consueto, la trasmissione dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
  • il primo giorno di ripresa dell’attività , con l’accensione del RT lo stesso produrrà il file con l’indicazione dei giorni di inattività che verrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

Ciò in considerazione del fatto che, in base alle Specifiche tecniche vigenti, è previsto che nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.

La fattispecie in esame, pertanto, non rientra tra le situazioni particolari per le quali è necessario ricorrere alle c.d. “procedure di emergenza” e più in particolare non richiede di procedere con la comunicazione di sospensione dell’attività o di “messa fuori servizio” del RT.

Diffidate da chi in questi giorni ha diffuso la notizia di un obbligo di comunicazione in capo agli esercenti all’Agenzia delle Entrate. Non è assolutamente vero!