Importanti novità introdotte dal decreto Recovery soprattutto in tema di titolo abilitativo

L’art. 34 del Decreto Semplificazioni (decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” in vigore dal 1° giugno 2021), all’interno del generale obiettivo di snellimento delle procedure pubbliche per consentire l’accesso al Recovery Plan, interviene in modo diretto sull’art. 119 del decreto Rilancio 34/2020 prevedendo delle misure volte alla semplificazione burocratica del Superbonus 110%.
Secondo la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori, le novità comporteranno risparmi sia in termini di tempo che di spesa. Vediamo nel dettaglio le modifiche che verranno introdotte.

Per partire è sufficiente la CILA

Nello specifico si prevede che gli interventi incentivati con il credito di imposta del 110% costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Gli unici interventi esclusi da tale nuovo regime ultra semplificato sono gli interventi che comportano demolizione e ricostruzione.

Se la bozza del decreto sarà confermata, non sarà dunque più necessaria l’attestazione dello stato legittimo, attualmente richiesta dal comma 13-ter dell’art. 119, documento che in molti casi crea problemi ai tecnici, specialmente davanti alla presenza di abusi edilizi.

La norma prescrive alcuni contenuti obbligatori della CILA. In particolare:

  • per gli edifici la cui costruzione sia stata completata dopo il 1° settembre 1967 devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione oppure del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. In questo modo restano quindi esclusi dall’agevolazione gli abusi totali, cioè sprovvisti del titolo abilitativo originario o di quello che ha sanato l’assenza dello stesso;
  • per gli immobili precedenti alla suddetta data, deve invece essere attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

 

Vengono poi previsti anche i casi tassativi di decadenza dal beneficio fiscale, con conseguente esclusione della decadenza in qualsiasi altra ipotesi non richiamata. La decadenza dall’agevolazione opera dunque solo nei seguenti casi:

  1. mancata presentazione della CILA;
  2. interventi realizzati in difformità della CILA;
  3. assenza dell’attestazione dei dati richiesti;
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni previste.

 

La novella legislativa garantirebbe dunque una massima applicazione del Superbonus al fine di dispiegare nel modo migliore gli obiettivi fondamentali di efficientamento energetico degli edifici anche in presenza di immobili che presentano abusi parziali. Allo stesso tempo, tuttavia, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha sottolineato che la nuova normativa esclude qualunque sanatoria delle opere per il solo fatto che sono state ammesse al Superbonus: di fatto resta dunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto dell’intervento.

Ampliata la platea di beneficiari ma restano esclusi gli alberghi

Dopo una lunga serie di contrattazioni in merito, il Superbonus non verrà esteso agli alberghi e pensioni (categoria catastale D/2), in quanto ritenuta una eventualità al momento troppo costosa per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda invece altre tipologie di immobili, il decreto precisa che potranno essere agevolati i lavori in collegi, convitti, ospizi, conventi e seminari, caserme, case di cura e ospedali con e senza fine di lucro (categorie catastali B/1, B/2 e D/4).

Barriere architettoniche

Il decreto allinea le regole in materia di barriere architettoniche a tutti i lavori trainanti del 110%. Saranno infatti ammessi come interventi trainati dal 110% anche quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche in favore dei soggetti di età superiore a 65 anni anche quando vengono realizzati congiuntamente ad un intervento di sicurezza antisismica (super Sismabonus), non essendo più necessario il collegamento con un lavoro di efficientamento energetico.

Terzo settore

Una novità importante riguarda le ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale impegnate nel settore sanitario. Per queste categorie diventerà possibile un innalzamento dei tetti di spesa rispetto a quelli ordinariamente previsti: nella pratica, in caso la superficie dell’immobile risultasse superiore alla media dell’Osservatorio del mercato immobiliare, il limite di spesa verrà elevato in modo proporzionale. Nello specifico, il tetto per ogni singola unità immobiliare verrà moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare. Questo a patto che siano rispettate due condizioni: a) gli enti del terzo settore devono svolgere attività di prestazione di servizi sanitari e assistenziali b) i membri dei loro consigli di amministrazione non devono percepire compensi o indennità di carica. Inoltre, dovranno essere in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2, D/4 (case di cura, ospedali, orfanotrofi e ricoveri) a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.