Con il comunicato stampa del 2 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’adozione del provvedimento che stabilisce le modalità di trasmissione e di erogazione del contributo a fondo perduto “attività stagionali”.

La misura è stata introdotta con l’art. 1 del decreto legge n. 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni bis”) ed è destinata – al pari delle altre – a sostenere le attività economiche maggiormente danneggiate dal perdurare dell’emergenza da Coronavirus.

Con il presente contributo cerchiamo di fornire un quadro semplice e completo della misura.

In cosa consiste

Si tratta di un altro contributo a fondo perduto, alternativo rispetto a quello automatico erogato negli scorsi mesi, rivolto ai soggetti con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e può avere un importo massimo di 150.000 euro.

Due i requisiti per accedere al sostegno:

  • aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e
  • aver registrato un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 di almeno il 30% rispetto al periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.

A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma non prevede l’ottenimento di un contributo minimo per chi ha attivato la partita Iva successivamente al 31 dicembre 2018.

Pertanto tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del fatturato di almeno il 30%.

Soggetti interessati

Come specificato il nuovo contributo è alternativo al contributo “Sostegni bis automatico”, di recente erogato a tutti i soggetti che avevano ottenuto il contributo Sostegni nei mesi di aprile e maggio scorsi.

Conseguentemente, chi ha i requisiti previsti per ottenere questo nuovo contributo ma ha già ottenuto il contributo automatico, potrà ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

  • soggetti che hanno attivato la partita Iva in data successiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);
  • soggetti la cui attività e quindi la partita Iva sono cessate alla data del 26 maggio 2021;
  • enti pubblici, si cui all’articolo 74 del Tuir;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’articolo 162-bis del Tuir.

 

Come si calcola il contributo

Una volta verificato il possesso dei citati requisiti, per calcolare il contributo spettante, la differenza tra le due medie mensili viene moltiplicata per delle percentuali, a seconda che il richiedente abbia precedentemente ottenuto o meno il contributo automatico e a seconda della fascia di ricavi. Nel caso in cui in precedenza il contribuente non abbia ottenuto il contributo automatico, beneficerà di percentuali più alte. Vediamo di seguito una tabella riassuntiva.

SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI SOGGETTI CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI (*) RICAVI/COMPENSI ANNO 2019
60% 90% Non superiori a 100mila euro
50% 70% Superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro
40% 50% Superiori a 400mila euro e fino a 1mln di euro
30% 40% Superiori a 1mln di euro e fino a 5mln di euro
20% 30% Superiori a 5mln e fino a 10mln

(*) in quanto non hanno presentato l’istanza al contributo Sostegni, o l’hanno presentata ma è stata scartata, oppure ancora hanno restituito interamente il contributo Sostegni in quanto indebitamente percepito.

A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, per il presente contributo non è previsto un importo minimo.

IMPORTANTE! Laddove il contributo spettante sia inferiore rispetto a quanto percepito con il contributo automatico, il contribuente non vedrà accreditarsi alcunché. Vediamo due esempi per capire meglio.

Esempio 1

Alpha Srl nel mese di maggio ha ricevuto 10mila euro a titolo di contributo automatico.

Applicando le percentuali alla differenza di fatturato si ottiene un contributo pari a 12mila euro.

Alpha Srl avrà pertanto diritto ad un contributo di 2.000 euro, pari alla differenza tra il primo contributo automatico e quello risultante dall’applicazione dei coefficienti percentuali.

Esempio 2

Un’impresa individuale, nel mese di maggio ha ricevuto 2mila euro a titolo di contributo automatico.

Applicando le percentuali alla differenza di fatturato si ottiene un contributo pari a 1.200 euro.

In questo secondo esempio l’impresa non avrà diritto ad alcunché poiché la differenza tra il contributo automatico e quello calcolato in base alle percentuali è inferiore rispetto al primo.

 

Tempi e modalità di invio dell’istanza. Il “nodo” degli aiuti di stato

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti possono richiedere il contributo mediante apposita istanza secondo il modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2021.

Le istanze possono essere presentate:

  • a decorrere dal 5 luglio 2021 e fino al 2 settembre 2021, tramite il portale Fatture e Corrispettivi accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • a decorrere dal 7 luglio 2021 e fino al 2 settembre 2021, tramite il canale Entratel/Fisco online.

Un aspetto molto complesso del modello di istanza attiene al rispetto del limite degli aiuti di Stato.

La Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche, denominata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (cosiddetto Temporary Framework) stabilisce requisiti e limiti massimi relativamente agli aiuti che ciascun contribuente può ottenere durante il periodo di emergenza da Covid-19 ed è articolata in diverse sezioni, ciascuna dedicata ad una diversa tipologia di aiuti di Stato.

Il contributo a fondo perduto per le attività stagionali è ascrivibile alle sezioni 3.1Aiuti di importo limitato” e 3.12 Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, insieme ai benefici fiscali concessi ai contribuenti durante il periodo di emergenza da Coronavirus ed elencati nel quadro A del modello di istanza.

I soggetti che presentano l’istanza per il contributo devono attestare sulla stessa – compilando una delle sezioni dedicate e sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio – il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.

Ai fini della verifica dell’eventuale superamento del limite massimo di aiuti di Stato per la sezione 3.1 e per la sezione 3.12, i soggetti richiedenti devono calcolare l’importo complessivo degli aiuti di Stato (fiscali e non fiscali) di cui hanno beneficiato per ciascuna sezione. Si tratta ad esempio:

  • cancellazione saldo e acconto Irap di cui all’art. 24 del decreto Rilancio;
  • le precedenti edizioni dei contributi a fondo perduto;
  • il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo;
  • l’esenzioni dall’imposta municipale unica (IMU).

Qualora il contribuente si avvalga di un intermediario abilitato, dovrà consegnare il modello firmato nel quadro A, in relazione all’autodichiarazione, insieme al proprio documento di riconoscimento.