Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 28 della bozza approvata dal CDM del c.d. “Decreto Rilancio” riconosce un contributo a fondo perduto in favore: 

  • dei soggetti esercenti attività d’impresa
  • dei lavoratori autonomi
  •  titolari di reddito agrario;

che siano titolari di partita IVA

Il contributo è concesso alla duplice condizione: 

  • non aver avuto ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019; 
  • aver registrato una perdita del fatturato o dei compensi, tra aprile 2020 e lo stesso mese del 2019, di almeno 1/3.

IMPORTANTE! Il contributo spetta anche in assenza dei citati requisiti:

  • ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;

nonché 

  • ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (i comuni del nord Italia dichiarati sin da subito zona rossa)

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

AMMONTARE RICAVI E COMPENSI  %
soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a € 400.000   20%
soggetti con ricavi e compensi 2019 compresi tra € 400.000 ed € 1 milione 15%
soggetti con ricavi e compensi 2019 compresi tra € 1 milione e € 5 milioni 10%

Nel caso più generoso assoluto si può arrivare ad un contributo di € 41.000. 

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a: 

  • € 1.000 per le persone fisiche;
  • € 2.000 per le aziende.

La misura prevista dall’art. 28 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma 5, del Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti citati.  

L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. 

ATTENZIONE! Il contributo in esame non spetta ai soggetti che hanno diritto alla percezione delle seguenti indennità

  • indennità di € 600 prevista per il mese di marzo ai liberi professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata (art. 27 decreto “Cura Italia”);
  • indennità di € 600 prevista per il mese di marzo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (art. 38 decreto “Cura Italia”);
  • indennità di €600 prevista per il mese di marzo ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato (Enpam, Inarcassa, Cassa Forense, ecc.) di previdenza obbligatoria (c.d. Fondo per il reddito di ultima istanza ex art. 44 decreto “Cura Italia”

LA MISURA IN ESAME ATTENDE LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE