L’art. 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015, n. 127, come modificato dall’art. 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, introduce l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del d.P.R. n. 633/1972 (T.U. IVA)

Tale obbligo ha una duplice decorrenza: 

  • dal 1 luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
  • dal 1 gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall’ammontare del volume di affari

Con l’assolvimento di questo obbligo, scontrini e ricevute vengono sostituiti da un documento commerciale, che può essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate e utilizzabile anche su dispositivi mobili. 

SOGGETTI OBBLIGATI

Tale adempimento interessa tutti coloro che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente.  Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).

 Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, tuttavia introduce specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per:

  • le operazioni di cui all’art. 2 del d.P.R. 696/1996: 
  • cessioni di tabacchi;
  • cessioni di quotidiani e periodici;
  • somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali;
  • vendite a distanza; 
  • prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito, da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
  • cessioni e prestazioni esenti di cui all’art. 22, comma 1, punto 6, del d.P.R n. 633/1972;
  • le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, anche emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  • le operazioni di cui ai decreti del Mef 13.02.2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente) e 27.10.2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione);
  • sino al 31.12.2019, le operazioni collegate, connesse o effettuate in via marginale alle predette o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 21 del citato d.P.R. n. 633/1972. Si intendono effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari dell’anno 2018. 
  • le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale;
  • attività di spettacolo di cui alla Tabella C, d.P.R. n. 633/1972 (ad esempio, spettacoli cinematografici, sportivi, teatrali, esecuzioni musicali anche effettuate in discoteche e sale da ballo con musica dal vivo di durata pari o superiore al 50% dell’orario di apertura al pubblico, mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche) per le quali è sufficiente l’emissione del titolo di accesso (biglietto) i cui dati sono oggetto di separata trasmissione alla SIAE (Risposta ad interpello Ade del 10.12.2019, n. 506)

I corrispettivi derivanti dall’esercizio delle suddette attività dovranno essere annotati nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del d.P.R. n. 633/1972. Per le operazioni collegate, connesse e marginali alle precedenti e per le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei e treni nel corso di un trasporto internazionale, l’esercente dovrà emettere scontrino o ricevuta fiscale.

ATTENZIONE! Occorre sottolineare che i citati esoneri sembrano avere natura temporanea, validi “in fase di prima applicazione” dell’obbligo. L’art. 3 del Decreto ha previsto, infatti, che: “Con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri previsti dall’articolo 1”. A tal proposito va evidenziato che, stante la temporaneità degli esoneri, nell’ambito del DL n. 124/2019, c.d. “Decreto Collegato alla finanziaria 2020”: 

  • è soppresso l’esonero dalla certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente rese dalle autoscuole;
  • fino al 30.06.2020 le autoscuole possono continuare a certificare le predette prestazioni con l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale in luogo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (utilizzo del RT).

Merita inoltre considerare che con riferimento alle:

  • operazioni c.d. marginali, ossia cessioni e prestazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari complessivo;
  • cessioni e prestazioni diverse dalle cessioni di benzina/gasolio effettuate dai distributori di carburante dalle quali derivano ricavi o compensi non superiori all’1% del volume d’affari complessivo;

l’esonero era stato riconosciuto fino al 31.12.2019.  Con decreto del MEF del 24.12.2019 è stato stabilito che l’esonero è applicabile anche per il 2020 e che verrà meno soltanto a decorrere dalla data che sarà stabilità da uno specifico decreto del Ministero. 

STRUMENTI NECESSARI

Come anticipato, le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati

Tali strumenti sono: 

  • Il Registratore Telematico (RT) si tratta di un dispositivo in grado di memorizzare la singola operazione e, al contempo, emettere il documento commerciale esattamente come avveniva con il registratore di cassa tradizionale. A differenza di quest’ultimo, però, al momento della chiusura di cassa l’RT, in automatico (quindi senza alcun intervento dell’esercente), predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file al sistema dell’Agenzia delle Entrate in modo sicuro. 

N.B. E’ possibile conformarsi all’obbligo anche mediante adeguamento del registratore di cassa già in uso. 

Una volta acquistato, l’RT deve essere censito, attivato (vale a dire abbinato alla partita Iva dell’esercente titolare dei corrispettivi) e messo in servizio con la prima trasmissione utile. 

  • Il Server-RT → nelle realtà commerciali con almeno 3 punti cassa per singolo punto vendita è utilizzabile un unico server-RT che memorizza e trasmette i corrispettivi di tutti i punti di incasso dei corrispettivi all’interno dell’unità locale. E’ possibile, tuttavia, configurare il server-RT solo in presenza delle seguenti condizioni:

– certificazione annuale del bilancio;

– dotazione di un sistema di controllo interno in base al “Modello di organizzazione, gestione e controllo” del D.Lgs. 231/2001. N.B. In questo caso la certificazione dei processi va ottenuta prima dell’avvio della memorizzazione e trasmissione telematica, e va eseguita poi con cadenza triennale. 

– previsione di un server-RT per ogni identificativo Rea (iscrizione esercizi di vendita al Registro Imprese).

  • La Procedura Web “Documento Commerciale Online” → presente nel portale “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate e utilizzabile anche su dispositivi mobili. La procedura è messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate e consente di emettere il documento commerciale in formato cartaceo o elettronico. 

IL DOCUMENTO COMMERCIALE 

Come detto, l’RT o la procedura web rilasciano al cliente che effettua l’acquisto o riceve il servizio un documento commerciale. Si tratta di un documento idoneo a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Può essere emesso in 3 tipologie

  • vendita o prestazione;
  • reso merce;
  • annullamento.

A fini civilistici, costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta. Inoltre, previa indicazione dell’identificativo fiscale dell’acquirente, lo stesso può avere anche una validità ai fini fiscali, consentendo ad esempio la deduzione e la detrazione degli oneri rilevanti ai fini Irpef. Di conseguenza, il documento commerciale sostituisce scontrini e ricevute fiscali (così come la memorizzazione sostituisce la tenuta del registro dei corrispettivi). 

VANTAGGI

L’introduzione dei corrispettivi elettronici comporta semplificazioni e vantaggi per gli operatori economici. Quali?

  • Viene meno l’obbligo di certificazione fiscale (art. 12, comma 1, l. 431/1991 e d.P.R. 696/1996) e di tenuta del registro dei corrispettivi (art. 24 d.P.R. n. 633/1972): la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono infatti gli obblighi di annotazione delle operazioni effettuate in ciascun giorno; 
  • Non è più necessaria la conservazione delle copie dei documenti commerciali rilasciate ai clienti (come avveniva, per esempio, con le copie delle ricevute fiscali) con conseguente riduzione dei costi e vantaggi operativi: l’Agenzia delle Entrate potrà acquisire tempestivamente e correttamente i dati fiscali delle operazioni per metterli a disposizione – mediante servizi gratuiti – degli stessi operatori Iva o dei loro intermediari, supportandoli nella compilazione della dichiarazione Iva e nella liquidazione dell’imposta;
  • Non è più necessaria la conservazione del libretto di servizio: tutte le informazioni sulla verificazione periodica saranno memorizzate e trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate dall’apparecchio e potranno in qualsiasi momento essere consultate nel citato portale Fatture e Corrispettivi;
  • Chi prima usava i bollettari madre/figlia, utilizzando la procedura web gratuita dell’Agenzia delle Entrate, non sosterrà più il costo di acquisto del bollettario;
  • I costi per la verificazione periodica si riducono, rispetto a quelli sostenuti per i tradizionali registratori di cassa, in quanto si passa da una verificazione annuale a una biennale (a decorrere dalla data di attivazione del dispositivo);
  • Viene riconosciuto un credito d’imposta per l’acquisto dell’RT o l’adeguamento del registro di cassa già in uso: è concesso, solo per gli anni 2019 e 2020, un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura complessivamente pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento; 

TERMINI E MODALITA’ DI TRASMISSIONE

Chiunque si sia dotato di un registratore telematico dovrà preoccuparsi esclusivamente di avere una connessione internet attiva, almeno al momento di chiusura della cassa, poiché dopo questa operazione sarà l’RT in automatico a predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. L’RT, infatti, dopo la chiusura di cassa proverà a collegarsi con i server all’Agenzia e, non appena il canale di colloquio sarà attivo, trasmetterà i dati. 

ATTENZIONE! Tanto premesso, la trasmissione deve comunque avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, restando fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’Iva. 

SANZIONI

Nel caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni previste all’art. 6, comma 3, e all’art. 12, comma 2 del  D.Lgs. n. 471/1992. 

In particolare, la sanzione prevista è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato. Identica sanzione si applica nel caso di mancata annotazione sul registro di emergenza (per il caso di mancato o irregolare funzionamento della strumentazione elettronica). La misura minima delle sanzioni è comunque fissata in  500 euro

Alle sanzioni per la mancata annotazione dei corrispettivi sul registro di emergenza, si aggiunge la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro per la mancata tempestiva richiesta di intervento nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature telematiche in uso. 

Per quanto concerne l’omessa memorizzazione elettronica, in aggiunta alle predette sanzioni, è prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni a un mese se, nel corso di un quinquennio, vengono contestate quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi. La sospensione può essere estesa per un periodo da uno a 6 mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50mila euro

ATTENZIONE! L’art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 30.4.2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita) secondo la versione del testo convertito in legge (L. 28.6.2019, n. 58), ha previsto un periodo di moratoria delle sanzioni, stabilendo l’inapplicabilità delle anzidette sanzioni per il primo semestre di applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, qualora l’invio dei dati giornalieri avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando gli ordinari termini di liquidazione dell’imposta (C.M. 29.6.2019, n. 15/E).

Il semestre di moratoria delle sanzioni decorre:

  • dal 1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore ad euro 400.000 (scaduto il 31.12.2019);
  • dall’1.1.2020 per tutti gli altri soggetti.

Inoltre, la C.M. 15/E/2019 ha ammesso, per i soggetti che non sono riusciti a dotarsi in tempo di RT, in vista della scadenza dell’1.7.2019, di adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite il rilascio di ricevute fiscali (e con l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi).

IMPORTANTE! Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del RT e, comunque, non oltre la scadenza del semestre di applicazione della moratoria.

 MORATORIA SULLE SANZIONI

SOGGETTI CON VOLUME D’AFFARI OLTRE 400MILA EURO

GENERALITÀ DEI SOGGETTI

Moratoria dal 1° luglio al 31 dicembre 2019

Moratoria dal 1° gennaio al 30 giugno 2020

Non si applicano sanzioni se l’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate avviene telematicamente, con le funzionalità presenti nell’area riservata di «Fatture e Corrispettivi», entro il termine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Sono interessati, in particolare, i soggetti sprovvisti di registratore telematico alla data d’entrata in vigore dell’obbligo, fermo restando il rispetto dei termini ordinari di liquidazione dell’Iva e di certificazione dell’operazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.

SANZIONI (articolo 2, comma 6, D.lgs. 127/2015)

L’INFRAZIONE

LE CONSEGUENZE

Articolo 6, comma 3, Dlgs 471/1997

Memorizzazione/trasmissione dei dati omessa o effettuata con dati incompleti/non veritieri, anche per irregolare funzionamento del registratore telematico 100% dell’Iva corrispondente alle operazioni non memorizzate/trasmesse o memorizzate/trasmesse con dati incompleti/non veritieri
Irregolare funzionamento del registratore telematico: con mancata tempestiva richiesta di intervento, ma senza omissione di annotazioni Da 250 euro a 2mila euro

Articolo 12, comma 2, Dlgs 471/1997

Quattro distinte violazioni (compiute in giorni diversi) contestate nell’arco del quinquennio Sospensione dell’attività