Con il D.p.c.m. dell’8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno, sono state adottate ulteriori disposizioni atte a contenere il diffondersi del virus COVID-19.
A tal proposito, si applicano SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE le seguenti misure:
- differimento a data successiva al termine di efficacia del decreto (3 aprile 2020) ogni attività convegnistica o congressuale (ivi inclusi le riunioni, i meeting e gli eventi sociali);
- sospensione delle manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
ATTENZIONE! In caso di violazione della presente prescrizione è prevista la sanzione della sospensione dell’attività.
- sospensione apertura musei e altri istituti e luoghi di cultura;
- ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE E BAR: è previsto l’obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (ad esempio intervenendo sulla disposizione dei tavoli e delle seggiole);
N.B. Si consiglia ai gestori di esporre all’esterno un avviso per i clienti affinché mantengano le prescritte distanze interpersonali (1 metro).
ATTENZIONE! In caso di violazione della presente prescrizione è prevista la sanzione della sospensione dell’attività.
- ESERCIZI COMMERCIALI diversi dal punto 3 all’aperto e al chiuso: il gestore deve garantire l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
N.B. Si consiglia ai gestori di esporre all’esterno un avviso per i clienti affinché mantengano le prescritte distanze interpersonali (1 metro).
- sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolto in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
N.B. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti,all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero, all’aperto senza la presenza di pubblico.
ATTENZIONE! In tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile mantenere il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
RIBADIAMO COME LE PRESENTI MISURE SONO VIGENTI SINO AL 3 APRILE 2020 (SEMPRECHÉ NON INTERVENGANO PROROGHE).