In questa seconda parte del Decreto Cura Italia andremo ad analizzare tutto il sistema di garanzie fornite dalle banche alle imprese e alle famiglie, nonché le moratorie concesse in ordine a mutui e finanziamenti in atto.

FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA” (c.d. Fondo Gasparrini)

L’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità.

21.02.2020 – 21.05.2020 ———-> – 33% ———-> 01.10.2019 – 31.12.2019

La misura ha validità di 9 mesi.

N.B. Nessun obbligo presentazione Isee.

Importante sottolineare che il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Pertanto, la restante parte rimane a carico del mutuatario.

MORATORIE SUI PRESTITI

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di Covid-19, le imprese, piccole e medie (PMI) potranno avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – di rilevanti misure di sostegno finanziario tra cui:

  • nessuna revoca dei prestiti, totale o parziale, fino al 30.09.2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale proroga senza alcuna formalità fino al 30.09.2020;
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, c’è una moratoria sino al 30.09.2020.

Segnaliamo la presenza di dubbi in ordine al perimetro di applicazione della moratoria. Infatti, l’art. 56 del Decreto Cura Italia fa espresso riferimento alle imprese, senza alcuna menzione dei professionisti. Si ritiene però che una interpretazione euro-unitaria ricomprenda nella disciplina delle moratorie anche i professionisti. Si attendono comunque delucidazioni da parte del Governo.

FONDO CENTRALE PMI

Vengono apportate modifiche al Fondo centrale PMI che dureranno 9 mesi. La garanzia sarà a costo zero per le imprese e i professionisti (oggi la gratuità si applica solo ad alcune sezioni speciali). L’importo massimo garantito per singolo beneficiario viene raddoppiato rispetto all’attuale disciplina e passa da 2,5 a 5 milioni di euro. Inoltre:

  • per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
  • per gli interventi di riassicurazione, la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

IMPORTANTE! Vengono ammesse alla garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione allo stesso beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo. Si precisa poi che la garanzia è automaticamente estesa per tutte le operazioni per le quali è scattata la moratoria sulla base del nuovo accordo tra Abi e associazioni di imprese.

ATTENZIONE! Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

N.B. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione.