Il 13 Agosto sono entrate in vigore le novità normative in materia di congedo parentale previste dal c.d. “Decreto conciliazione vita – lavoro” (D.Lgs. 30 Giugno 2022, n.105).
Di seguito, un approfondimento sulle principali tutele previste per i lavoratori:
CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO
- Di cosa si tratta?
È sicuramente una delle novità più rilevanti, in quanto è previsto – tra i due mesi precedenti e i cinque mesi successivi alla nascita del figlio – il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore dipendente*, utilizzabile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità c.d. “alternativo” (viene, invece, abrogato il congedo di paternità facoltativo).
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
* In caso di parto plurimo, la durata del congedo viene estesa a 20 giorni lavorativi.
- Comunicazione al datore di lavoro
Il padre dovrà comunicare, in forma scritta, al proprio datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di 5 giorni (ove possibile in relazione alla nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva).
- Indennità
Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio, è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione a carico dell’INPS.
CONGEDO PARENTALE INDENNIZZATO
Il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età del figlio.
La coppia genitoriale avrà la possibilità di utilizzare 9 mesi totali di congedo, che verrà coperto dall’indennità INPS pari al 30% della retribuzione, così suddivisi:
- Alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi.
- Al padre, ugualmente, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi.
- Ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi trasferibile tra genitore e utilizzabile in alternativa tra loro.
Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U.
CONGEDO PARENTALE AL GENITORE SOLO
Vengono riconosciuti 11 mesi (e non più 10) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
N.B. 🡪 per “genitore solo” deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio.
INDENNITÀ DI MATERNITÀ LAVORATRICI AUTONOME/LIBERE PROFESSIONISTE E PARASUBORDINATE
- Di cosa si tratta?
Alle lavoratrici autonome è riconosciuto il diritto ad un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravidanza a rischio ((limitatamente ad ipotesi di gravi complicanze della gravidanza, o persistenti forme morbose aggravate dallo stato di gravidanza).
N.B. 🡪 È necessario un accertamento medico della ASL.
- Indennità
L’indennità spettante è la stessa calcolata per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.
CONGEDO PARENTALE PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Il congedo viene prolungato a 9 mesi in totale tra genitori così suddivisi:
- Tre mesi per ciascun genitore.
- Ulteriori tre mesi trasferibili tra i genitori.
Inoltre, l’età del figlio entro cui spetta la relativa indennità è stata elevata a 12 anni.
CONGEDO PARENTALE PER GENITORI LAVORATORI AUTONOMI
Viene riconosciuto il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi; di conseguenza vengono riconosciuti di diritto 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita del minore o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.