ECOBONUS 110%

L’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) introduce la misura che forse più di tutte funge da volano per il rilancio dell’economia italiana, quanto meno nei settori immobiliari e dell’edilizia che dopo aver subito la crisi finanziaria Lehman Brothers dei mutui subprime del 2008 si sono trovati a dover fronteggiare una crisi di tutt’altra natura causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Si tratta dell’incremento al 110% della detrazione prevista originariamente dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013 per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi (ristrutturazioni, facciate, ecc.) effettuati contestualmente a quelli c.d. trainanti individuati dall’art. 119 in esame. 

Preliminarmente, occorre precisare che dal punto di vista temporale l’agevolazione in esame è applicabile esclusivamente per le spese sostenute a decorrere del 1.07.2020 e sino al 31.12.2021. Si ritiene pertanto utile iniziare a muoversi con la richiesta dei preventivi, accordi con i fornitori e con i tecnici che saranno chiamati ad attestare la rispondenza degli interventi ai requisiti previsti dalla normativa. 

AMBITO SOGGETTIVO

Prima di individuare nel dettaglio gli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% va evidenziato che l’art. 119 del “Decreto Rilancio” prevede espressamente che la stessa è applicabile soltanto per gli interventi richiamati dalla norma effettuati dai seguenti soggetti

  • condomini
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, su unità immobiliari;
  • persone fisiche che abbiano concesso in locazione l’immobile di proprietà a condizione che lo stesso faccia parte di un immobile composto da più unità immobiliari;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; 
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Da quanto elencato, emerge come il bonus non sia fruibile dalle società per gli interventi effettuati su immobili strumentali all’esercizio dell’attività, a meno che gli stessi non facciano parte di un condominio

IMPORTANTE! La disposizione in esame chiarisce al comma 10 che qualora gli interventi di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico sono effettuati su edifici unifamiliari è possibile fruire della detrazione al 110% purché si tratti di edificio adibito ad abitazione principale

INTERVENTI AGEVOLABILI AL 110%

1. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

L’art. 119 stabilisce che le detrazioni previste dall’art. 14, D.L. n. 63/2013, che a seconda della tipologia dell’intervento sono pari al 50% – 65% – 70% – 75% – 80% – 85%, si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: 

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (c.d. cappotto termico)

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

N.B. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017.

  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: 
    • impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 in esame;
    • impianti di microcogenerazione

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
    • impianti per il riscaldamento, di raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 in esame, di seguito illustrati;
    • impianti di microcogenerazione

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

IMPORTANTE! Gli interventi di cui sopra costituiscono i c.d. interventi trainanti. Ciò significa che sarà possibile usufruire della maggiorazione al 110% anche qualora i presenti interventi siano eseguiti congiuntamente a quelli originariamente previsti dal D.L. n. 63/2013 in tema di interventi di risparmio energetico con percentuali al 50%-65%-70%-75% (es. schermature solari, finestre comprensive di infissi, riqualificazione energetica generale di edifici, ecc.)

CONDIZIONI PER FRUIRE DEL BONUS

Per poter beneficiare della detrazione al 110% gli interventi sopraelencati: 

  • devono rispettare i requisiti minimi fissati dai decreti (ad oggi non ancora emanati);
  • nel loro complesso devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata. 

Resta fermo che le detrazioni ordinariamente previste per gli interventi richiamati dall’art. 119 in esame rimangono applicabili nel rispetto delle condizioni e dei limiti e con le percentuali di detrazione stabiliti dal D.L. 63/2013. 

2. SISMABONUS

Il comma 4 dell’art. 119 in esame dispone che per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione spettante, prevista nella misura del 50% – 70% – 80% – 75% – 85% a seconda dei casi, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021

ASSICURAZIONE SISMABONUS

Nel caso in cui, oltre all’esecuzione degli interventi in esame, il contribuente sceglie di: 

  • cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un’impresa di assicurazione
  • stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi

La detrazione IRPEF di cui all’art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, pari al 19% dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%.

ATTENZIONE! Quanto sopra trova applicazione con riferimento agli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e non a quelli ubicati nella zona sismica 4 di cui all’OPCM 20.3.2003, n. 3274. 

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO

È possibile beneficiare della detrazione al 110% anche per le spese sostenute in relazione all’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), del D.P.R. n. 412/1993 purché eseguiti contestualmente agli interventi trainanti elencati in precedenza (riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico). 

Per questo tipo di interventi è previsto un ammontare massimo di spesa pari a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in n. 5 quote annuali di pari importo.

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale  

La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

E’ possibile infine fruire della detrazione al 110% anche per l’installazione di colonnine di ricarica elettrica a condizione, anche questa volta, che sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi c.d. trainanti. 

MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA DETRAZIONE

Il vero potenziale di questa norma non risiede soltanto nella misura maggiorata (110%) del bonus ma anche e soprattutto nella possibilità prevista dall’art. 121 del “Decreto Rilancio” di: 

  • chiedere lo sconto in fattura alla ditta che esegue i lavori. Il fornitore, a sua volta recupera lo sconto riconosciuto al cliente sotto forma di credito d’imposta, con la possibilità di cedere successivamente il credito anche ad istituti di credito e intermediari finanziari; 
  • convertire la detrazione in credito d’imposta con possibilità di cederlo successivamente anche ad istituti di credito e intermediari finanziari. In tal caso il credito ceduto servirà a ripagare interamente il finanziamento concesso dalla banca e, l’ulteriore 10%, a ripagare gli interessi dovuti sul finanziamento.

Capiamo molto bene allora come la norma presenti un enorme potenziale in quanto, al ricorrere di tutti i requisiti sinora elencati, permette al contribuente di “non togliere un centesimo di tasca!”.

Occorre infine sottolineare che l’art. 119 del “Decreto Rilancio” ha modificato la disciplina prevista dagli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 prevedendo la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la trasformazione in credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero per lo sconto in fattura per le spese sostenute nel 2020 e 2021

Si tratta dei seguenti interventi: 

  • recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione); 
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. “Bonus facciate”)

FORMALITÀ

L’art. 119 del Decreto Rilancio prevede l’adempimento di ulteriori formalità in caso di opzione per la trasformazione in credito d’imposta ed eventuale cessione o sconto in fattura. A tal fine si rendono necessari:

  • Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • Attestazione o asseverazione da parte di un tecnico abilitato. 

Attendiamo un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che meglio definisca le formalità da espletare.

 

 

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