Il Decreto Sostegni (DL n. 41 del 22 marzo 2021) ha introdotto nuove settimane di cassa integrazione a partire dal 01 aprile 2021.

 

BENEFICIARI 

I beneficiari delle nuove settimane di ammortizzatori sono i lavoratori in forza al 23 marzo 2021.

Attenzione! tutti i lavoratori assunti in data successiva non accederanno alla cassa Covid.

 

PERIODI 

Per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) sono previste:

  • Ulteriori 13 settimane di ammortizzatori 
  • Tali settimane sono disponibili dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021
  • Nessun contributo addizionale
  • Si può accedere a prescindere dall’utilizzo delle precedenti casse

 

Per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) sono previste:

  •  Sono previste ulteriori 28 settimane
  • Tali sono usufruibili dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021
  • Non è previsto alcun contributo addizionale
  • si può accedere a prescindere dall’utilizzo delle precedenti casse

 

Le nuove settimane sono in aggiunta alle 12 settimane introdotte dalla legge di bilancio 78/20 (utilizzabili dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021)

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione devono essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione.

 

PRESENTAZIONE DATI NECESSARI PER TRATTAMENTI A PAGAMENTO DIRETTO

 

In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

 

Per la cig relativa al Decreto Sostegni la comunicazione all’INPS verrà trasmessa tramite il portale telematico Uniemens-cig.

 

PAGAMENTO 

Sono previste due modalità di pagamento a scelta del datore di lavoro:

  • Diretta da parte dell’INPS senza, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa e con il possibile anticipo del 40%.
  • A conguaglio, anticipando le prestazioni e successivamente chiedere la compensazione.

 

Le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio sono ampliate a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, ivi compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga per le settimane decorrenti dal 1° aprile 2021.