Lo scorso 12 novembre 2021 è entrato in vigore il cd. decreto antifrode con cui si è previsto che il visto di conformità e l’asseverazione della congruità dei prezzi andranno applicati anche ai lavori in corso in riferimento a tutte le agevolazioni edilizie.
Molti operatori del settore si stanno chiedendo come comportarsi data la quasi certa riduzione del bonus facciate al 60% a partire dal 1° gennaio 2022.
Ebbene, coloro che vorranno beneficiare della detrazione al 90% dovranno effettuare il pagamento della spesa, con bonifico parlante, entro il 31 dicembre 2021, a prescindere dallo stato di completamento dei lavori previsti.
La nuova normativa porterebbe infatti a ritenere che l’asseverazione di congruità ora richiesta in caso di cessione del credito o sconto in fattura vada considerata come preventiva, in quanto si potrà basare solo su quanto indicato nella fattura anticipata dall’impresa. Non è dunque necessaria una verifica a consuntivo dei lavori svolti.
Di fatto, nel caso di sconto in fattura da parte dell’impresa, il bonifico si limiterà al 10% della fattura: in tal caso l’intera spesa si considererà sostenuta, con il principio di cassa, quando viene effettuato il pagamento. Considerato che l’asseverazione tecnica può essere redatta anche preventivamente rispetto alla fine dei lavori, l’unica accortezza sarà quella di effettuare il bonifico entro fine anno.
In tal modo sarà possibile, per l’impresa, andare a cedere l’intero credito ricevuto beneficiando del bonus facciate nella misura attualmente vigente del 90%.
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