Entro e non oltre il 31 marzo 2025, tutte le imprese, senza nessuna eccezione, dovranno aver stipulato una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali.
Con la presente informativa, si precisano due tematiche essenziali.
Quali sono le SANZIONI per le imprese NON assicurate?
Se non si conformano agli obblighi entro il 31 marzo 2025, le imprese saranno soggette alle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 1, comma 102 della legge 213/2023. Esso prevede che dell’inadempimento dell’obbligo dovrà tenersi conto nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. Cosa significa “tener conto” non è chiaro e potrebbe anche comportare la perdita totale del contributo o dell’agevolazione.
ATTENZIONE: alcune banche, nell’erogare finanziamenti privati garantiti dal MCC (Medio Credito Centrale), richiedono la sussistenza della polizza catastrofale, in quanto la garanzia statale del medio credito viene qualificata come una sorta di sovvenzione pubblica e pertanto può essere ritenuta obbligatoria la presenza di polizza catastrofale.
Devono essere assicurati anche i capannoni, immobili, beni strumentali che sono in locazione/leasing?
Secondo una recente interpretazione dell’importante rivista “Sole 24Ore”, è onere delle aziende che hanno in locazione oppure in leasing beni immobili (magazzini, fabbricati) stipulare la polizza assicurativa catastrofale, a differenza di quanto riferito inizialmente, in virtù delle prime qualificazioni che attribuivano tale obbligo in capo al proprietario.
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