Viene esteso anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

 

Tale importo, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2021:

  • è erogato direttamente dall’INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione
    (previa domanda dell’interessato);
  • non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
  • è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di
    ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

L’importo dell’assegno è pari a:

  •  1.920 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una
    condizione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui; 
  • 1.440 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una
    condizione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore
    a 40.000 euro; 
  • 960 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione
    economica corrispondente ad un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.