La Legge di Bilancio 2021 ha ampliato il quadro delle agevolazioni riconosciute alle imprese per gli investimenti in beni strumentali, rispetto a quelle istituite con la Legge di Bilancio 2020. Quest’ultima, infatti, aveva introdotto tre distinti crediti d’imposta, in luogo dei previgenti  super e iper ammortamento, per gli investimenti effettuati nel 2020  in beni strumentali nuovi  con determinate caratteristiche.  Vediamo pertanto le novità.

LEGGE DI BILANCIO 2020

Come anticipato, la Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha “smantellato” le agevolazioni del super e iper ammortamento in favore di tre distinti crediti d’imposta riconosciuti per gli investimenti effettuati nel 2020 (con coda a giugno 2021 a determinate condizioni):

  1. in beni strumentali nuovi “generici” (in precedenza beneficiari del super ammortamento);
  2. in beni strumentali nuovi inclusi nella tabella A, Legge di Stabilità 2017 (in precedenza beneficiari dell’iper ammortamento)
  3. in beni immateriali di cui alla tabella B, Legge di Stabilità 2017 (in precedenza beneficiari del super ammortamento dei beni immateriali).

In relazione ai beni di cui alle lett. b) e c), l’agevolazione è subordinata al fatto che gli stessi siano interconnessi con il sistema aziendale di gestione, vale a dire integrati con i processi aziendali di produzione e vendita.

LEGGE DI BILANCIO 2021

La Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha riconosciuto nuovi crediti d’imposta per gli investimenti effettuati nei predetti beni strumentali effettuati nel periodo 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 qualora sia accettato l’ordine del fornitore e pagato un acconto del 20% entro il 31 dicembre 2022)

Nel momento in cui si scrive non è ancora stato corretto il refuso (correzione affidata ad un emanando decreto legge) presente nella Legge di Bilancio 2021,  che consente di beneficiare dei nuovi crediti in rapporto agli investimenti fatti entro il 30 giugno 2021, in presenza di ordine accettato e acconti pagati nella misura del 20% entro il 16 novembre 2020.

Infatti, questa previsione si scontra con la Legge di Bilancio 2020, che consente agli stessi soggetti di beneficiare del credito d’imposta con percentuali di agevolazione inferiori.

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Pertanto, l’unica certezza, ad oggi, è che le nuove disposizioni si applicano per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Con la Legge di Bilancio 2021 si estende l’agevolazione per i beni “generici” anche ai beni immateriali (es. acquisto di software).

Degna di nota è anche l’estensione dell’agevolazione all’acquisto di strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile (smart working). Questa è sicuramente una previsione che viene incontro alle esigenze dettate dalla pandemia, che ha imposto la chiusura di molte attività. Questo tipo di investimento sarà agevolato al 15% del costo entro i 2 milioni di euro di spesa, nel caso di beni materiali, e 1 milione di euro nel caso di beni immateriali.

La nuova introduce una modulazione dell’agevolazione a seconda del periodo d’imposta in cui interviene l’investimento, come di seguito riportato.

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FATTURAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO

Indipendentemente dalla percentuale di agevolazione, le fatture e i documenti relativi agli investimenti in esame devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione normativa agevolativa utilizzata dal contribuente, nello specifico:

  • Credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019 (solo per gli investimenti della legge di bilancio 2020);
  • Credito d’imposta ex art. 1, comma da 1051 a 1063, legge n. 178/2020 (solo per gli investimenti della legge di bilancio 2021).

Per una corretta predisposizione della documentazione si rinvia a quanto espresso nella risposta ad interpello n. 438 del 5 ottobre 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha altresì fornito la possibilità di correggere ex post le fatture sprovviste di tali riferimenti normativo.

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante modello F24 con decorrenze differenziate all’entrata in funzione (per i beni “generici”) o interconnessione (per i beni “industria 4.0”):

  • in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui interviene l’entrata in funzione (per i beni “generici”) o l’interconnessione (per i beni “industria 4.0”), nel caso di investimenti della scorsa legge di bilancio;
  • in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno in cui interviene l’entrata in funzione (per i beni “generici”) o l’interconnessione (per i beni “industria 4.0”), nel caso di investimenti che rientrano nell’ambito applicativo della Legge di Bilancio 2021.

Una grandissima novità della Legge di Bilancio 2021 riguarda l possibilità di utilizzare il credito d’imposta in un’unica soluzione alle seguenti condizioni:

  • l’investimento ha ad oggetto beni materiali o immateriali “generici” che godono dell’agevolazione al 10% (non quindi quelli 4.0 di cui agli allegati A e B);
  • l’investimento è effettuato nell’arco temporale 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021;
  •  il soggetto acquirente ha ricavi inferiori a cinque milioni di euro.

In questo caso, qualora il bene sia entrato in funzione nel 2021, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione già nel 2021.

L’Agenzia delle Entrate con la recente risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3/E ha istituito i codici tributo da riportare nel modello F24, di seguito evidenziati:

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