Incentivi lavoratori rimpatriati
Il Decreto Crescita ha confermato la modifica della disciplina di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, in base alla quale il reddito di lavoro dipendente e assimilato nonché di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza, a partire dal 2020, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.
Va evidenziato che:
- la percentuale è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia;
- il regime in esame è applicabile anche ai predetti soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia a partire dall’1.1.2020.
Con l’aggiunta del comma 3-bis al citato art. 16, quanto sopra è applicabile per ulteriori 5 periodi d’imposta:
- ai lavoratori con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
- nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del
reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare.
Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.
Cittadini Italiani non iscritti all’Aire
Il Decreto Crescita ha previsto che i cittadini italiani non iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) che rientrano in Italia:
- dall’1.1.2020 possono applicare il regime di cui al citato art. 16 a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia;
- entro il 31.12.2019 possono applicare, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d’imposta ancora accertabili, il regime di cui al citato art. 16 “nel testo vigente al 31.12.2018” a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.
In sede di conversione, al citato art. 16 sono stati aggiunti i commi:
- 5-quater che dispone l’applicazione del regime speciale per i lavoratori rimpatriati anche ai rapporti tra società e sportivi professionisti di cui alla Legge n. 91/81. In particolare, i redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del loro ammontare, ferme restando le condizioni di cui al citato comma 1.
A tali rapporti non si applicano:
- la riduzione al 10% della percentuale di cui al comma 5-bis;
- la formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni / a carico di cui al comma 3-bis;
- 5-quinquies che prevede per i rapporti tra società e sportivi professionisti il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile per l’esercizio di tale regime agevolato.
Rientro ricercatori residenti all’estero
Come noto, ai sensi dell’art. 44, DL n. 78/2010 ai docenti e ricercatori:
- in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
- non occasionalmente residenti all’estero;
- che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o Università per almeno 2 anni continuativi per svolgere la propria attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale;
è riconosciuta l’esclusione del 90% degli emolumenti percepiti dalla formazione del reddito di lavoro dipendente e autonomo ai fini IRPEF nonché dalla formazione del valore della produzione ai fini IRAP.
A seguito della modifica del comma 3 del citato art. 44 l’agevolazione è applicabile nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia e nei 5 successivi (in precedenza 3).
Con l’aggiunta del comma 3-ter è previsto che l’agevolazione in esame è applicabile nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia nonché:
- nei 7 periodi d’imposta successivi nel caso di docenti e ricercatori con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso in cui gli stessi diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge, convivente, figli anche in comproprietà;
- nei 10 periodi d’imposta successivi nel caso di docenti e ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo;
- nei 12 periodi d’imposta successivi nel caso di docenti e ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo.
Le nuove disposizioni sono applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020.
Docenti e ricercatori non iscritti all’Aire
È infine previsto che i docenti e ricercatori non iscritti all’AIRE che rientrano in Italia:
- dall’1.1.2020 possono applicare il regime di cui al citato art. 44 a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia;
- entro il 31.12.2019 possono applicare, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d’imposta ancora accertabili, il regime di cui al citato art. 44 “nel testo vigente al 31.12.2018” a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.
In sede di conversione è stato previsto per i ricercatori a tempo determinato la possibilità di stipulare i contratti di cui alla lett. b) del comma 3 del citato art. 24 anche con regime di tempo definito.
Rientro pensionati in Italia
In sede di conversione è stato modificato l’art. 24-ter, TUIR relativo al regime fiscale previsto per le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza in un Comune (con popolazione inferiore a 20.000 abitanti) di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia.
In particolare, è prevista la possibilità di optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 7% dei redditi di qualunque categoria soltanto se prodotti all’estero (in precedenza era possibile anche in caso di redditi “percepiti da fonte estera”). Tale opzione è ora:
- valida per i primi 9 (in precedenza 5) periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace;
- revocabile, pur rimanendo gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.
Gli effetti dell’opzione:
- non si producono in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti;
- cessano al venir meno dei requisiti stessi;
- cessano in caso di parziale o omesso versamento della predetta imposta sostitutiva.
In sede di conversione è previsto che, in caso di versamento dell’imposta sostitutiva effettuato entro il termine di pagamento relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce, tale cessazione non avviene.
L’emanazione delle modalità attuative del regime fiscale in esame è demandata all’Agenzia delle Entrate.