È confermata la revisione della disciplina relativa all’obbligo di pubblicità e trasparenza dei contributi pubblici; in particolare è previsto che a partire dal 2018:
- Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e le associazioni, ONLUS, fondazioni e le cooperative sociali esercenti attività a favore degli stranieri (di cui al D. Lgs. n. 286/98) sono tenuti entro il 30.06 di ogni anno a pubblicare sul proprio sito Internet le informazioni relative a sovvenzioni, contributi e aiuti in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente da Amministrazioni pubbliche.
- i soggetti che esercitano attività commerciali pubblicano nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio precedente da Amministrazioni pubbliche.
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (microimprese, imprese individuali e società di persone) pubblicano le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest’ultimo, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
Gli obblighi di pubblicazione:
- a partire dall’1.1.2020, il mancato assolvimento di tali obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo di pubblicazione (di fatto, il mancato rispetto degli obblighi in esame nel 2019 non risulta sanzionato). La sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti è applicabile se, trascorsi 90 giorni dalla contestazione, non sono stati adempiuti gli obblighi pubblicazione e pagamento della sanzione pecuniaria;
- non sono applicabili nel caso in cui l’importo dei vantaggi economici effettivamente erogati sia inferiore a 10.000 €. .
Le cooperative sociali, oltre all’obbligo di pubblicazione in esame, sono tenute a pubblicare trimestralmente nel proprio sito Internet l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98.
È infine previsto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012, la registrazione degli stessi nella Sezione “Trasparenza” ad opera del soggetto erogante tiene luogo degli obblighi di pubblicazione purché il soggetto beneficiario indichi l’esistenza degli aiuti “oggetto di obbligo di pubblicazione” nel predetto Registro: nella Nota integrativa, ovvero, in mancanza, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.