In sede di conversione è stata riaperta la possibilità di usufruire della “rottamazione” dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 2000 al 2017.
La riapertura:
- Non si estende ai debiti già compresi nell’istanza di adesione alla rottamazione presentata entro il 30.04.2019
- È applicabile anche alle dichiarazioni di adesione alla rottamazione presentate dall’1.5.2019 al 29.06.2019
Al fine di usufruire della nuova possibilità il soggetto interessato deve:
- presentare l’istanza di adesione entro il 31.7.2019, utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dell’Agente della riscossione sul relativo sito Internet;
- effettuare il pagamento delle somme dovute:
- in unica soluzione entro il 30.11.2019 ovvero
- in un numero massimo di 17 rate consecutive. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato:
Prima rata pari al 20% | Entro il 30.11.2019 |
Seconda rata e rate successive di pari importo |
A decorrere dal 2020:
entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023) |
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, entro il 31.10.2019, comunica l’ammontare delle somme complessivamente dovute e delle singole rate, nonché il giorno e mese di scadenza delle stesse.
A seguito della presentazione della domanda, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto, sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.
Soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017
Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017 e che non hanno effettuato l’integrale pagamento delle somme dovute entro il 7.12.2018, è ora consentito definire:
- in un’unica soluzione entro il 30.11.2019 oppure
- in un numero massimo di 9 rate di pari importo. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato:
Prima rata pari al 20% | Entro il 30.11.2019 |
Seconda rata e rate successive di pari importo | A decorrere dal 2020: entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 31.11.2020 e 2021 |
Saldo e stralcio delle somme iscritte a ruolo
A favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte e dei contributi.
In sede di conversione del Decreto Crescita è stata riaperta la possibilità di avvalersi del cosiddetto saldo e stralcio, presentando la dichiarazione di adesione entro il 31.07.2019, utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate Riscossione sul proprio sito Internet.
A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto, sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.
Tale disposizione:
- Non è applicabile relativamente ai debiti:
- Già compresi nell’istanza di adesione alla rottamazione dei ruoli o nell’istanza di adesione al saldo e stralcio presentate entro il 30.04.2019
- Riferiti a risorse proprie tradizionali dell’UE
- È applicabile anche alle dichiarazioni di adesione al saldo e stralcio presentate dall’1.5.2019
Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
È confermato che gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) possono disporre l’esclusione delle sanzioni relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati dal 2000 al 2017 dagli Enti e dai concessionari della riscossione. Si tratta, di fatto, dell’estensione della “rottamazione-ter” alle entrate locali.
Tali Enti possono stabilire l’esclusione delle sanzioni entrate prevedendo:
- Il numero delle rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza (non oltre il 30.09.2021)
- Le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata
- I termini per presentare l’istanza di definizione, in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento
- Il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione devono trasmettere ai debitori la comunicazione contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata e delle singole rate con la relativa scadenza;
entro 30 giorni devono dare notizia dell’adozione dell’atto (esclusione delle sanzioni) mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.