È confermato che il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni importati o nell’UE, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore:
- La denominazione, i dati anagrafici, la residenza, il domicilio, il codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Il soggetto in esame assume la qualifica di debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso o ha trasmesso in modo incompleto i suddetti dati se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.
Le nuove disposizioni sono applicabili fino al 31.12.2020.
È previsto inoltre il differimento all’1.1.2021 dell’efficacia della presunzione di cessione di beni ai fini IVA nei confronti dei soggetti passivi che, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, facilitano le cessioni o le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop:
- importati di valore intrinseco non superiore a € 150;
- effettuate nell’UE da un soggetto passivo ivi non stabilito a persone non soggetti passivi.