Le nuove disposizioni introdotte dal “Decreto Crescita” prevedono l’applicazione di un’aliquota IRES ridotta al reddito d’impresa fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto. In sede di conversione è stata modificata la “scaletta” della riduzione dell’aliquota IRES applicabile, che risulta così individuata.

Anno Aliquota
2019 22,5%
2020 21,5%
2021 21%
2022 20,5%
Dal 2023 20%

 

Le riserve di utili non disponibili sono:

  • Le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433 CC, in quanto derivanti da processi di valutazione

Mentre l’incremento di patrimonio netto è pari alla differenza tra:

  • il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento (senza

considerare il risultato del medesimo esercizio) al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati

nei periodi d’imposta precedenti;

  • il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (senza considerare il risultato del medesimo esercizio).

 

La parte degli utili accantonati a riserva che eccede il reddito complessivo netto è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo.

Per le società trasparenti ex art. 115, TUIR l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc / sas in contabilità ordinaria (non è riproposta l’applicazione dell’agevolazione per le imprese in contabilità semplificata).

L’agevolazione sopra esaminata è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e con quelli di cui all’art. 6, DPR n. 601/73 (IRES al 12% a favore degli enti con personalità giuridica).

Si rammenta che l’abrogazione del citato art. 6 disposta dalla Finanziaria 2019, per effetto di quanto previsto dal DL n. 135/2018, Decreto c.d. “Semplificazioni” è subordinata all’adozione di successivi provvedimenti legislativi che individuano misure di favore, compatibili con il diritto UE, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DM.