Il Decreto Crescita ha previsto che, a decorrere dal 2020, la dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente dall’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate può riguardare anche più operazioni.
L’Agenzia rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione, i cui estremi:
- vanno indicati nelle fatture emesse;
oppure
- devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Al fine di verificare tali informazioni l’Agenzia delle Entrate, al momento dell’importazione, mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d’intento. Conseguentemente, l’esportatore abituale sarà dispensato dalla consegna cartacea in Dogana delle dichiarazioni d’intento con le relative ricevute di presentazione.
Non è più previsto che la dichiarazione d’intento sia redatta in duplice esemplare, numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore ed annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento nell’apposito registro e conservata.
Modifica delle disposizioni sanzionatorie
In caso di cessioni o prestazioni, effettuate senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento, è applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, in luogo della sanzione da 250€ a 2000€. Le nuove disposizioni sono applicabili dall’1.1.2020.
Stop alla consegna della lettera d’intento
Continua ad essere necessaria la trasmissione telematica della dichiarazione d’intento alle Entrate, che ne rilasciano apposita ricevuta telematica. Tuttavia, non sarà più previsto l’obbligo di consegnare al fornitore o prestatore, ovvero in dogana, la dichiarazione medesima, unitamente alla ricevuta telematica. La modifica introdotta dal decreto crescita prescrive, infatti, che la ricevuta riporti l’indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi del protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore