Il Decreto Crescita ha riconosciuto il c.d. “ravvedimento parziale”, ossia la possibilità da parte del contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato.
Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (con il versamento della sanzione e degli interessi) intervenga successivamente:
- la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l’integrale versamento tardivo;
- gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo;
- la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento del perfezionamento dello stesso.
In caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in differenti scadenze, il contribuente può effettuare autonomamente il ravvedimento:
- per i singoli versamenti (con le riduzioni previste);
- per il versamento complessivo (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della data di regolarizzazione).
Quanto sopra è applicabile soltanto ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.