Il decreto Crescita ha esteso l’istituto del contraddittorio preventivo; in particolare è previsto che l’Ufficio, qualora non sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, prima di emettere l’avviso di accertamento deve notificare l’invito a comparire ex art. 5 per l’avvio della definizione dell’accertamento.

Sono esclusi dall’applicazione dell’invito obbligatorio:

  • gli avvisi di accertamento parziale;
  • gli avvisi di rettifica parziale;

In caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

Salvo i casi di urgenza o fondato pericolo per la riscossione (per i quali l’Ufficio può notificare direttamente l’avviso di accertamento non preceduto dall’invito), il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potuto far valere in caso di attivazione del contraddittorio.

Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi di accertamento emessi dall’1.7.2020.