Varato finalmente il c.d. “Decreto Cura Italia” per far fronte all’emergenza economica e finanziaria causata dal Covid-19, che vale quasi quanto una Legge di Bilancio. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato realizzato con l’impiego di 25 miliardi, utilizzando dunque tutto il limite d’indebitamento netto che è stato autorizzato dal Parlamento; finanziamenti mobilitati per un
ammontare di 350 miliardi di euro. È stata definita dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte come una “manovra poderosa” e gliene diamo atto.

Il decreto-legge si articola su 4 assi fondamentali e altre misure settoriali:

  1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

in questo primo articolo andremo ad esaminare le modifiche apportate ai termini per gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi in scadenza al 16.03.2020

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 sono sospesi i versamenti da autoliquidazione con scadenza nel periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.03.2020 relativi a:

  • ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute di addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail;
  • IVA.

I versamenti sospesi sono effettuati:

  • in un’unica soluzione entro il 05.2020 (che slitta a Lunedì 01.06.2020);

ovvero

  • in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.

N.B. Per le filiere del trasporto merci, del turismo e della ristorazione, dello sport (Asd e Ssd, palestre) e della cultura nonché pasticcerie, bar, pub (si veda la tabella sotto riportata), la sospensione dei versamenti è per tutti i contribuenti a prescindere dal tetto di fatturato di 2 milioni previsto per imprese, autonomi e professionisti di altri settori.

FILIERE AMMESSE

Associazioni e società sportive (rinvio al 30.06), impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori. Asili nido, servizi assistenza diurna minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e didattici di I e II grado.
Teatri, sale da concerto e cinematografiche, compresi servizi biglietteria e attività di supporto; discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco e biliardi. Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
Ricevitorie lotto, lotterie, scommesse, gestione di slot e vlt. Aziende termali, centri benessere (estetiste, parrucchieri)
Corsi, fiere ed eventi, anche di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso. Servizi trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare.
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub. Attività di guida e assistenza turistica
Musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali. Servizi di trasporto merci.

Il differimento, nello specifico, interessa i seguenti versamenti in scadenza il 16.03.2020:

IVA
  • versamento IVA mese di febbraio;
  • versamento saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale.
ISI e IVA ISI (codice tributo 5123) e IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, installati entro il 29.02.2020 e non disinstallati entro il 31.12.2019
Ritenute alla fonte Versamento delle ritenute operate a febbraio:

  • su redditi di lavoro dipendente e assimilati (co.co.co – codice tributo 1001);
  • su redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040);
  • da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratto d’appalto/d’opera effettuate nell’esrcizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di Irpef, 1020 a titolo di Ires);
  • da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi a contratti di locazione breve (codice tributo 1919);
  • su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
  • per utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
  • per contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030)
Libri contabili e sociali Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a € 309,87 / € 516,46

ATTENZIONE! Sono esclusi dal rinvio le comunicazioni dei dati relativi al 730 precompilato come quelle degli oneri detraibili in scadenza il 31 marzo.

In questa marea di sospensioni trovano posto anche società e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 400mila euro. Per questi contribuenti è previsto che i ricavi e i compensi percepiti dall’entrata in vigore del nuovo decreto di marzo (17.03) e fino al 31.03 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Anche questi versamenti si dovranno effettuare in un’unica soluzione entro il 31.05 oppure a rate mensili fino ad un massimo di 5, a decorrere dal 31.05.

Si rinviano inoltre al 30.06 tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che ricadono nell’arco temporale 08.03 – 31.05 (es. dichiarazione annuale IVA 2020, per il 2019, in scadenza il 30.04)

Segnaliamo, infine, a malincuore, il prolungamento di due anni dei termini di accertamento relativi al 2015 che scadranno alla fine del 2022 (anziché a dicembre di questo anno).