Recentemente è stata pubblicata sul S.O. n. 26/L alla G.U. 29.6.2019, n. 151 la Legge n. 58/2019 (in vigore dal 30.6.2019) di conversione del DL n. 34/2019 contenente una serie di “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, c.d. Decreto Crescita, di seguito analizzate, molte delle quali operative dal 2020.

All’Art. 1 è stata confermata la reintroduzione del c.d. “maxi-ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4.2019 al 31.12.2019 (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.

Il Decreto introduce una limitazione prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiore a € 2,5 milioni.

Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

È confermata l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1, commi 93 e 97, Finanziaria 2016 e pertanto il “maxi ammortamento”:

  • non spetta per gli investimenti in:
  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • specifici beni ricompresi nei gruppi V (industrie manifatturiere alimentari), XVII (industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
  • è irrilevante ai fini dell’applicazione degli ISA.