Con decorrenza 01/01/2025:
- i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, servizio di noleggio con conducente etc…), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito e sono deducibili solo se i pagamenti di tali spese sono effettuati con metodi di pagamento tracciabili.
- Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l’assoggettamento a imposte e contributi.
- Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea e i parcheggi per le quali – ai fini dell’esenzione – il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti.
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