La Legge n. 21 del 2 aprile 2020 di conversione del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 conferma l’entrata in vigore, a partire dal prossimo 1° luglio 2020, delle novità in materie di bonus Renzi.

NOVITÀ SOSTANZIALI

  • innalzamento della misura del bonus che passa da 80 euro a 100 euro (credito IRPEF);
  • incremento dei limiti di reddito per averne diritto in misura piena da 24.600 euro a 28.000 euro;
  • introduzione di un ulteriore sostegno al reddito sotto forma di detrazione dall’imposta lorda per i titolari di reddito complessivo compreso tra 28.000 e 40.000 euro (che riduce l’imposta del lavoratore).

PERIODO

 

  • l’incremento del bonus trova applicazione per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020;
  • l’ulteriore detrazione per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

 

AMBITO SOGGETTIVO

 

  • titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR) e
  • alcuni redditi assimilati (art. 50, comma 1 del TUIR)
  • i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  • le somme a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;
  • i compensi per l’attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa;
  • le remunerazioni dei sacerdoti;
  • le prestazioni pensionistiche di cui al D. Lgs 124/1993;
  • i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

 

REQUISITI

 

  • Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati:
  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per periodo d’imposta;
  • imposta lorda positiva:

 

  • determinata sul reddito da lavoro;
  • al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente.

                                                                  ↓

             Il trattamento integrativo spetta in misura piena:

 

  • pari a 600 euro per l’anno 2020 (mesi da luglio a dicembre);
  • pari a 1.200 euro a decorrere dal 2021.

 

 

  • Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati:

 

Da calcolarsi secondo la seguente tabella:

REDDITO ANNUO COMPLESSIVO ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE SPETTANTE
28.000 < RC 35.000 480 + 120    x    (35.000 RC) / 7.000

                         

35.000 < RC 40.000 480    x    (40.000 RC) / 5.000

                

> 40.000 0

 

N.B. Vengono riconosciuti, in via automatica, dal sostituto d’imposta. Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la non spettanza, il sostituto provvede al recupero del relativo importo. Se superiore a 60 euro, il recupero sarà effettuato in 8 rate.

NOVITÀ PREVISTE DAL DECRETO RILANCIO

 

  • il Decreto Rilancio ha previsto l’erogazione del trattamento (oltre che del bonus Renzi) anche qualora i lavoratori dipendenti, che fruiscono di ammortizzatori sociali/congedi parentali a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19, risultino incapienti (con un’imposta positiva al netto delle altre detrazioni).

 

N.B. Il bonus, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro, artt. 19 -22 D.L. n. 18 del 2020, è riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile.