Il credito d’imposta per i canoni di locazione, introdotto con i decreti del legislatore emergenziale, è risultata sicuramente una delle misure che ha raggiunto, insieme al contributo a fondo perduto, un’elevata percentuale di adesioni, essendo molte le attività che si svolgono in strutture locate o comunque soggette al pagamento di un canone concessorio.

 Volendo riassumere in poche righe l’iter di questo credito, tutto ha avuto inizio con il Decreto Cura Italia che con l’art. 65 ha introdotto il “Credito d’imposta negozi e botteghe” del 60% per il canone del mese di marzo, in relazione alle attività svolte su immobili in locazione, di categoria catastale C/1 (per l’appunto, negozi e botteghe),  e subordinato alla ulteriore condizione che l’attività avesse subito  la “serrata” ad opera dei decreti emergenziali.

Avendo avuto di fatto, una ridotta portata applicativa (date le molteplici condizioni da soddisfare), il Decreto Rilancio, all’art. 28 estende tale credito d’imposta:

  • ai mesi di marzo (alternativamente al credito negozi e botteghe citato), aprile e maggio;
  • a tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 5 milioni di euro;
  • indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile;

Dal punto di vista oggettivo, l’agevolazione è prevista:

  • in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all’attività, nella misura del 60%;
  • ai contratti di servizi a prestazioni complesse e affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo, nella misura del 30%.

Vista l’ampia portata applicativa della norma, si subordina il beneficio ad una riduzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di ALMENO il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

NOVITÀ! Per i soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni, la misura del credito d’imposta si riduce:

  • al 20% nel caso di canoni di locazione, leasing o concessione;
  • al 10% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse e affitto d’azienda.

Non solo, l’art. 122 prevede la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito. Sarà possibile pertanto cedere il 60 o il 30% (o il 20 o il 10%) del canone al locatore/concedente, pagando contestualmente solo il rimanente il 40 o 30% (praticamente uno sconto sul canone).

NOVITÀ! Il decreto Agosto (decreto-legge n. 104/2020) ha previsto la possibilità di beneficiare del credito d’imposta anche in relazione al canone del mese di giugno, sempre al ricorrere dei citati presupposti.

Orbene, con la conversione in legge del Decreto Rilancio (Legge n. 77/2020) si introduce una modifica importante, che di fatto consente di beneficiare del credito d’imposta per i canoni di locazione indipendentemente dalla riduzione del fatturato.

La legge di conversione infatti, riprendendo quanto disposto in relazione al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, aggiunge il seguente periodo al primo comma:

 il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti  che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19

Pertanto, per effetto dell’inserimento in sede di conversione della norma citata, al pari di quanto disposto in materia di contributi a fondo perduto, il legislatore ha previsto la possibilità di godere del credito d’imposta in esame ai soggetti che, alternativamente:

  • hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • hanno domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale, ecc.), i cui stati di emergenza erano in atto alla data della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (31 gennaio 2020).

In relazione a questa seconda fattispecie, come precisato nel documento di ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti del 5 agosto 2020, per poter legittimamente beneficiare del credito d’imposta in esame, occorrerà verificare preliminarmente le seguenti condizioni:

  1. che il domicilio fiscale o la sede operativa del beneficiario sia collocato nel territorio dei Comuni colpiti da un evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza (requisito territoriale);
  2. che il citato stato di emergenza fosse ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, e cioè al 31 gennaio 2020 (requisito amministrativo);
  3. che il domicilio fiscale o la sede operativa del beneficiario fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso (requisito temporale).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità sono quelli situati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

Risulta di fondamentale importanza ai fini della corretta individuazione dei Comuni interessati dalle deliberazioni emergenziali, verificare la presenza di provvedimenti emanati dai commissari delegati della protezione civile.

Ad oggi, si attende anche una circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisca l’elenco dei Comuni interessati.