L’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, disciplina la cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Le relative modalità attuative sono state definite da ultimo con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n. 165110.Ulteriori modifiche sono state introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (d’ora in avanti Legge di Bilancio 2018).

L’articolo 1, comma 74, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha inserito nell’articolo 14 il comma 2-ter, consentendo ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR) (cd. no tax area) di cedere, ai fornitori che hanno effettuato i lavori, il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2016 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. Le relative modalità attuative sono state definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 marzo 2016, prot. n. 43434.

Successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha inserito nell’articolo 14 il comma 2-sexies, ai sensi del quale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, i condomini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.

La detrazione non può essere ceduta ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Le relative modalità attuative sono state definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 giugno 2017, prot. n. 108577.

Per effetto delle modifiche, anche i soggetti che ricadono nella no tax area possono cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali oltre che ai fornitori che hanno effettuato i lavori anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. I soggetti che si trovano nella no tax area, inoltre, possono cedere la detrazione anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.

Si considerano soggetti no tax area, cosiddetti incapienti, i contribuenti che hanno un’imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo) spettanti. In sostanza, sono incapienti i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui hanno sostenuto le spese si trovavano nelle condizioni indicate:

  • nell’articolo 11, comma 2, del Tuir, cioè i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze 
  • nell’articolo 13, comma 1, lett. a), del Tuir, cioè i lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro
  • nell’articolo 13, comma 5, lett. a), del Tuir, cioè i contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da impresa minore e i possessori di alcuni “redditi diversi” (indicati nell’art. 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i, del Tuir, ad eccezione di quelli derivanti dagli assegni periodici), di importo non superiore a 4.800 euro.

La legge di bilancio 2018 ha, infine, esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente anche alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari confermando che:

– il predetto credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;

– il credito può essere ceduto anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.

 

Interventi su parti comuni dei condomini o su singole unità immobiliari Aliquota di detrazione Cessione del credito Cessionari
Serramenti e infissi

Schermature solari

Caldaie a biomassa

Caldaie a condensazione classe A

50% SI Fornitore e altri soggetti privati

Per i soggetti no tax area, fornitore e altri soggetti privati, compresi banche e intermediari finanziari

Caldaie a condensazione classe A

Pompe di calore

Scaldacqua a pdc

Coibentazione involucro

Collettori solari

Generatori ibridi

Sistemi building automation

Microgeneratori

65% SI Fornitore e altri soggetti privati

Per i soggetti no tax area, fornitore e altri soggetti privati, compresi banche e intermediari finanziari

 

 

Interventi su parti comuni dei condomini Aliquota di detrazione Cessione del credito Cessionari
Coibentazione involucro con superficie interessata >25% della superficie disperdente 70% SI Fornitore e altri soggetti privati

Per i soggetti no tax area, fornitore e altri soggetti privati, compresi banche e intermediari finanziari

Coibentazione involucro con superficie interessata >25% della superficie disperdente + qualità media dell’involucro 75% SI
Coibentazione involucro con superficie interessata >25% della superficie disperdente + riduzione di 1 classe rischio sismico 80% SI
Coibentazione involucro con superficie interessata >25% della superficie disperdente + riduzione di 2 classi del rischio sismico 85% SI