La data dell’operazione nella fattura elettronica
Fatture Immediate
Dal 1° luglio 2019, la data della fattura elettronica deve essere «sempre e comunque» quella di effettuazione dell’operazione e non quella di predisposizione, emissione o trasmissione della fattura al Sistema di interscambio SDI, operazioni che possono essere effettuate entro i 12 giorni successivi e non più entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.
Fatture Immediate: INVIO entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione
Fatture Differite
Dal 1° luglio 2019, secondo la circolare 14/E DEL 17 06 19 è possibile indicare come data fattura la data dell’ultima operazione del mese. Una lettura stringente di questa indicazione porterebbe a dover verificare per ciascun Cliente la data dell’ultimo documento di trasporto da indicare poi nel tracciato Xml, generando problematiche operative non indifferenti alle imprese le quali, per le fatture differite e nel pieno rispetto della normativa vigente, sono solite invece emetterle con la data dell’ultimo giorno del mese di riferimento riportando comunque il dettaglio delle singole operazioni. In questo modo, inserendo in fattura l’ultimo trasporto ovvero la data del mese di riferimento, si rispetta la norma che vuole inserito in fattura le date di effettuazione delle singole operazioni (contenute nel DDT)
Fatture Differite: INVIO entro il 15 del mese successivo a quello di consegna e o spedizione
Unica data per le e-fatture
Dal 1° luglio 2019, l’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972, prevede che in tutte le fatture (elettroniche o cartacee) si debba indicare la «data in cui è effettuata» l’operazione se diversa da quella di emissione/trasmissione. In questo caso, il termine “effettuata” deve intendersi ai fini Iva, quindi, ad esempio per le prestazioni di servizi l’operazione è effettuata non quando è svolta, ma quando avviene il pagamento.
Considerando che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdi (quindi, non per una fattura cartacea), la «data (e l’orario)» di «emissione/trasmissione» dell’xml sono attestati «inequivocabilmente e trasversalmente» dal Sdi all’emittente, al ricevente e all’amministrazione finanziaria, si hanno sempre tutte e due le informazioni richieste dall’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972 (la data di effettuazione e quella di «emissione/trasmissione della fattura al Sdi»). Quindi, anche dal 1° luglio 2019, si deve continuare a inserire nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml della fattura elettronica immediata «sempre e comunque» la data di effettuazione dell’operazione e non quella di emissione, cioè di generazione e invio al Sistema di interscambio.
Esempio:
Se il 28 ottobre 2019 viene effettuata una cessione di beni, senza predisposizione di DDT o di altro documento idoneo (quindi senza possibilità di emettere una fattura differita) la fattura elettronica immediata può essere «emessa (ossia generata e inviata al Sdi)» entro 12 giorni dall’operazione (9 novembre 2019) e nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml va «sempre e comunque» indicata la data dell’operazione (28 ottobre 2019). La data della predisposizione e quella dell’invio al Sdi possono essere anche differenti tra loro, l’importante che siano comprese in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 ottobre 2019) e il termine ultimo di emissione (9 novembre 2019).
Numero progressivo e data
L’articolo 12 del d.l. n. 119 del 2018 è intervenuto sull’articolo 23 del decreto IVA, prevedendo, a far data dal 24 ottobre 2018, che «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese».
Le modifiche legislative non hanno toccato l’articolo 23, comma 2, del decreto IVA, a mente del quale, «Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa».
Nella normativa non vi è alcuna previsione secondo cui tra la data di emissione (o, meglio, la data di effettuazione dell’operazione) e il numero progressivo attribuito alla fattura debba esserci una sorta di legame che ne stabilisca la progressività. Né sembra che l’esame del successivo articolo 23, di cui si riporta il contenuto dei primi due commi, conduca ad una tesi diversa:
“1. Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.
2.Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 17, del cedente o del prestatore.”
La norma quindi prevede:
- L’obbligo di annotazione delle fatture nell’ordine della loro numerazione;
- L’obbligo di indicare il riferimento “al mese di effettuazione delle operazioni” relativo alla liquidazione da effettuare.
Nella idea del legislatore, il registro IVA vendite dovrebbe quindi essere composto da una serie di annotazioni, senza soluzione di continuità nell’ambito dello stesso anno solare, in cui l’unica progressione da rispettare è quella della numerazione delle fatture emesse.
La data della fattura cartacea
La regola per le fatture elettroniche immediate, che impone che la data della fattura sia sempre quella dell’effettuazione dell’operazione, non vale per le fatture cartacee (o per quelle elettroniche per mezzo di canali diversi dal Sdi, come, ad esempio, un pdf inviato via e-mail da un minimo o un forfettario), se emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, perché non c’è il Sdi che attesta la «data (e l’orario)» di «emissione/trasmissione» dell’xml tramite il Sdi stesso.
Quindi, per le fatture cartacee con la data del documento diversa da quella dell’operazione:
- nel campo relativo alla «data della fattura» va indicata la «data di emissione» della fattura (cioè di predisposizione e invio al cliente), che potrà variare tra il giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione e gli 11 giorni successivi;
- la data di effettuazione dell’operazione, invece, va riportata nel corpo della fattura (ad esempio nella descrizione dell’operazione).
Le conseguenze: lo sfasamento diventa la regola
Per le fatture elettroniche immediate predisposte, quindi numerate progressivamente, in data successiva rispetto alla data di effettuazione dell’operazione (comunque, a regime, entro 12 giorni da quest’ultima), la data dell’operazione, cioè la data della fattura (campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml), può essere precedente rispetto a quella di una fattura con un numero successivo, ma ciò non può consentire l’inserimento della relativa Iva nel mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Esempio:
per un’operazione effettuata da un trimestrale in data 1° luglio 2019 (senza ddt), la fattura elettronica immediata può essere predisposta e inviata in data 13 luglio 2019 («entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione»), attribuendo alla fattura la data del primo luglio 2019 e il numero 1.000. Ma se in data 3 luglio 2019 è stata emessa un’altra fattura immediata per un’operazione del 2 luglio 2019, questa avrà data 2 luglio 2019 (cioè successiva rispetto alla fattura n. 1.000) e il numero 999 (cioè precedente rispetto alla fattura n. 1.000).
Questo sfasamento tra la progressione numerica delle fatture e la progressione della data delle stesse si può avere anche nei primi 12 giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per le fatture immediate, come, ad esempio, la fattura numero 1.000 datata 30 ottobre 2019, emessa il 5 novembre per un’operazione del 30 ottobre 2019, che viene emessa dopo la fattura numero 999 per un’operazione del 3 novembre, emessa il 4 novembre, ma datata 3 novembre.
In questi casi, l’Iva della fattura numero 1.000 nel mese dell’operazione va inserita nella liquidazione di questo mese, anche se il numero della fattura è successivo rispetto al 999 della fattura del 3 novembre. Ciò è facilitato dal fatto che la data della fattura (quella di effettuazione, del mese corretto) «è quella che è possibile indicare nel registro delle fatture emesse» (circolare 18 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 3.2).
Va prestata attenzione, invece, per le fatture differite con data fattura nei primi 15 giorni del mese successivo a quello di effettuazione.
Resta la piena libertà dei contribuenti, su come ottemperare a tale obbligo (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo).
Le date rilevanti |
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Data della fattura | Data della predisposizione della fattura | Data dell’invio della fattura | Data di effettuazione dell’operazione | |
Fattura immediata elettronica in formato xml inviata al Sdi | È la data di effettuazione dell’operazione e va indicata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml |
La fattura immediata (non anticipata) va predisposta nel periodo compreso tra la data dell’operazione e i 12 giorni successivi | La fattura immediata (non anticipata) va inviata nel periodo compreso tra la data dell’operazione e i 12 giorni successivi (comunque, dopo la sua predisposizione) | Questa data è già indicata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file xml, quindi, non serve indicarla in altri campi della e-fattura |
Fattura immediata cartacea o elettronica per mezzo di canali diversi dal Sdi | È la «data di emissione» della fattura (cioè di predisposizione e invio al cliente), che può variare tra la data di effettuazione dell’operazione e i 12 giorni successivi |
Questa data va indicata nel corpo della fattura (ad esempio, nella descrizione dell’operazione), se la data della fattura è diversa da quella di effettuazione dell’operazione |
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Mora