Con l’entrata in vigore della Legge n.197 del 29 Dicembre 2022 – cosiddetta Legge di Bilancio 2023 – sono molteplici le misure previste in favore di lavoratori, famiglie e imprese.

 

Nella presente circolare, andremo ad analizzare le principali disposizioni in materia di sostegno in favore del contribuente.

TITOLO III – MISURE FISCALI
SECONDA PARTE: MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE
Legge n. 197 del 29 Dicembre 2022

Articolo 1, commi da 153 a 161 e da 163 a 165: DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI

Si consente, al contribuente, di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito di controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari). Questi ultimi non sono dei tipici atti impositivi dell’Agenzia delle Entrate ma sono semplici inviti a chiarire e sanare le irregolarità riscontrate a seguito di controlli automatizzati.

In particolare il comma 153 ha per oggetto la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021, risultanti dalle comunicazioni di irregolarità per le quali il termine di pagamento (30 giorni) non è ancora scaduto alla data del 01.01.2023 oppure sono state recapitate successivamente alla stessa data.

L’agevolazione nella definizione di tali avvisi consiste nel pagamento:

  •  Delle imposte / contributi previdenziali dovuti;
  •  Degli interessi / somme aggiuntive;
  •  Della sanzione ridotta al 3% (in luogo del 10%).

Il comma 155 prevede un’ulteriore ipotesi di definizione agevolata. Infatti trattasi di una definizione agevolata avente ad oggetto le somme dovute per qualsiasi periodo di imposta e per le quali sia già in corso alla data del 01.01.2023 un pagamento rateale e non si sia verificata una causa di decadenza. Anche per tale fattispecie è previsto il pagamento della sanzione ridotta al 3% anziché al 10%.

 

Articolo 1, commi da 166 a 173: REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA’ FORMALI

Prevista la possibilità di sanare le irregolarità formali, le infrazioni e le inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022.  L’agevolazione consiste nella possibilità concessa al contribuente di sanare tali irregolarità mediante la rimozione della violazione e il versamento di una somma pari a 200 Euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano violazioni.

Ecco alcuni esempi di irregolarità puramente formali:

  • Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • Omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA;
  • Irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • Erronea compilazione della dichiarazione di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) del decreto IVA che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
  • Omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.

 

Articolo 1, commi 186-205: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Viene prevista la possibilità di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti al 1 Gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore.

Se invece vi è soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40 per cento del valore della controversia (in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado) e del 15 per cento (in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado).

 

Articolo 1, commi 206-212: CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi 186-205, è stato consentito di definire, entro il 30 Giugno 2023, mediante un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui l’Agenzia delle Entrate è coinvolta.

E’ necessario stipulare e sottoscrivere un accordo conciliativo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini di pagamento e modalità. All’accordo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

 

Articolo 1, commi 222-230: STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

I commi da 222 a 230, dispongono l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000,00 Euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati gli agenti della riscossione dal 1 Gennaio 2000, al 31 Dicembre 2015.

Per i carichi fino a 1.000,00 Euro affidati all’agente della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione al ruolo, di sanzioni e interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente la disciplina sull’annullamento automatico.

 

Articolo 1, commi 231-252: DEFINIZIONE AGEVOLATA CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1 GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022

I commi 231-252 recano la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo tra il 1 Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022. In particolare il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Inoltre viene abbattuto anche l’aggio.

Pertanto con la definizione agevolata è necessario versare:

  • Somme dovute a titolo di capitale;
  • Somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.