Con il D.Lgs. n. 105/2022 – in vigore dal 13 agosto 2022 – sono state introdotte una serie di modifiche e misure volte ad una miglior conciliazione tra l’attività lavorativa e familiare.

La Circolare dell’INL (Ispettorato nazionale del lavoro) pubblicata il 6 Dicembre delinea maggiormente queste tutele, analizzando in particolar modo il regime sanzionatorio.

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO

  • Riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), al quale verrà corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
  • Le giornate di congedo non sono frazionabili a ore, e possono essere utilizzate anche in via non continuativa tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi.
  • Il padre può usufruire dei suddetti giorni di congedo anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
  • Sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo.

Entro quando e come farne richiesta al datore di lavoro?

  • Anticipo non minore di 5 giorni sulla base della data presunta del parto e fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
  • Comunicazione in forma scritta al Datore di lavoro.

Sanzioni nei confronti del Datore di lavoro nel caso si rifiuti di concedere il congedo:

  • Sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

CONGEDO DI PATERNITÀ ALTERNATIVO

  • Riconosciuto al padre in sostituzione della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi.

Sanzioni nei confronti del Datore di lavoro nel caso si rifiuti di concedere il congedo:

  • Arresto fino a 6 mesi.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

  • Trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nei casi in cui abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio/facoltativo (anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data).
  • Si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
  • Sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 2.582.

DIRITTO AL RIENTRO E ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

  • Sono state introdotte novità in merito al regime sanzionatorio, in quanto la sua inosservanza è punita con la sanzione amministrativa da euro 1032 a euro 2582.

RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI

  • Il D.lgs n.105/2022 ha esteso la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2582 nei casi di inosservanza delle disposizioni relative:
  • Ai riposi giornalieri della madre e del padre.
  • Ai riposi e permessi per figli con handicap grave.
  • L’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche.
  • Ai riposi giornalieri della madre e del padre in caso di adozione/affidamento.

RIPOSI E PERMESSI PER FIGLI CON GRAVE DISABILITÀ (L.104/1992)

  • Al coniuge convivente sono equiparati la parte di un’unione civile e il convivente di fatto, anche nel caso in cui la convivenza sia iniziata successivamente alla richiesta di congedo.

CONGEDI PARENTALI E ASSISTENZA AI FIGLI

  • Età del figlio estesa da 6 a 12 anni.
  • Durata del congedo innalzata da 10 a 11 mesi nel caso di un solo genitore o di un affidamento esclusivo del figlio.
  • Indennità pari al 30% della retribuzione sia per i 3 mesi di congedo spettanti a ciascun genitore e non trasferibili dall’uno all’altro, sia per l’ulteriore periodo di 3 mesi suddivisibile tra i genitori a loro discrezione sia, infine, per i 9 mesi ora spettanti al genitore solo.
  • I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

PERMESSI PER ASSISTERE PERSONA CON DISABILITÀ

  • I 3 giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità, possono essere fruiti – oltre che dal coniuge – anche da chi è parte di un’unione civile, al convivente di fatto, al parente o affine entro il secondo grado.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO AGILE

A partire dal 13 agosto, la priorità è estesa:

  • Alle lavoratrici e ai lavoratori con figli fino a 12 anni di età.
  • Alle lavoratrici e ai lavoratori con figli disabili (L.104/1992) senza limiti di età.
  • Ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata.

LAVORO PART-TIME

  • Il diritto alla trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale viene esteso ai soggetti che siano parte di unione civile e delle convivenze di fatto – in particolare in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge o l’altra parte dell’un’unione civile o il convivente di fatto, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso di assistenza a persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità – .