Con il D.Lgs. n. 105/2022 – in vigore dal 13 agosto 2022 – sono state introdotte una serie di modifiche e misure volte ad una miglior conciliazione tra l’attività lavorativa e familiare.
La Circolare dell’INL (Ispettorato nazionale del lavoro) pubblicata il 6 Dicembre delinea maggiormente queste tutele, analizzando in particolar modo il regime sanzionatorio.
CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO
- Riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), al quale verrà corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
- Le giornate di congedo non sono frazionabili a ore, e possono essere utilizzate anche in via non continuativa tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi.
- Il padre può usufruire dei suddetti giorni di congedo anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
- Sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo.
Entro quando e come farne richiesta al datore di lavoro?
- Anticipo non minore di 5 giorni sulla base della data presunta del parto e fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
- Comunicazione in forma scritta al Datore di lavoro.
Sanzioni nei confronti del Datore di lavoro nel caso si rifiuti di concedere il congedo:
- Sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.
CONGEDO DI PATERNITÀ ALTERNATIVO
- Riconosciuto al padre in sostituzione della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi.
Sanzioni nei confronti del Datore di lavoro nel caso si rifiuti di concedere il congedo:
- Arresto fino a 6 mesi.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
- Trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nei casi in cui abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio/facoltativo (anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data).
- Si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
- Sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 2.582.
DIRITTO AL RIENTRO E ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
- Sono state introdotte novità in merito al regime sanzionatorio, in quanto la sua inosservanza è punita con la sanzione amministrativa da euro 1032 a euro 2582.
RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI
- Il D.lgs n.105/2022 ha esteso la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2582 nei casi di inosservanza delle disposizioni relative:
- Ai riposi giornalieri della madre e del padre.
- Ai riposi e permessi per figli con handicap grave.
- L’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche.
- Ai riposi giornalieri della madre e del padre in caso di adozione/affidamento.
RIPOSI E PERMESSI PER FIGLI CON GRAVE DISABILITÀ (L.104/1992)
- Al coniuge convivente sono equiparati la parte di un’unione civile e il convivente di fatto, anche nel caso in cui la convivenza sia iniziata successivamente alla richiesta di congedo.
CONGEDI PARENTALI E ASSISTENZA AI FIGLI
- Età del figlio estesa da 6 a 12 anni.
- Durata del congedo innalzata da 10 a 11 mesi nel caso di un solo genitore o di un affidamento esclusivo del figlio.
- Indennità pari al 30% della retribuzione sia per i 3 mesi di congedo spettanti a ciascun genitore e non trasferibili dall’uno all’altro, sia per l’ulteriore periodo di 3 mesi suddivisibile tra i genitori a loro discrezione sia, infine, per i 9 mesi ora spettanti al genitore solo.
- I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
PERMESSI PER ASSISTERE PERSONA CON DISABILITÀ
- I 3 giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità, possono essere fruiti – oltre che dal coniuge – anche da chi è parte di un’unione civile, al convivente di fatto, al parente o affine entro il secondo grado.
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO AGILE
A partire dal 13 agosto, la priorità è estesa:
- Alle lavoratrici e ai lavoratori con figli fino a 12 anni di età.
- Alle lavoratrici e ai lavoratori con figli disabili (L.104/1992) senza limiti di età.
- Ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata.
LAVORO PART-TIME
- Il diritto alla trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale viene esteso ai soggetti che siano parte di unione civile e delle convivenze di fatto – in particolare in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge o l’altra parte dell’un’unione civile o il convivente di fatto, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso di assistenza a persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità – .