L’INPS, con la Circolare n. 102 del 19 settembre 2022, ha fornito le istruzioni a proposito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, previsto dalla Legge di Bilancio 2022.
IN COSA CONSISTE?
È previsto, per il solo anno 2022, un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato (resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).
Inoltre:
- Ha una durata complessiva pari a 12 mesi, a decorrere dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, una volta terminata la fruizione del congedo di maternità.
- Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro deve avvenire entro il 31 Dicembre 2022.
IMPORTANTE! Per un periodo massimo di un anno, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo nel posto di lavoro della lavoratrice.
Analogamente, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum.
CONDIZIONI DI SPETTANZA
- Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri dipendenti di datori di lavoro privati (anche non imprenditori), ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo.
- È applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
- Spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione.
COME RICHIEDERE L’ESONERO CONTRIBUTIVO
I datori di lavoro, per conto della lavoratrice interessata, devono inoltrare al sito INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art. 1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “OU”.
La suddetta richiesta di attribuzione del codice “OU” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero.
IMPORTANTE! Come riporta la Circolare INPS 106 del 29 Settembre 2022, la documentazione medica necessaria per fruire del congedo di maternità NON deve essere più prodotta all’INPS, ma solamente al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’8° mese di gravidanza, affinché quest’ultimo possa consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’ottavo mese (anche con riferimento alle domande già presentate ed in fase istruttoria).
Non è più necessario, infine, produrre all’INPS la dichiarazione del datore di lavoro inerente alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro.
L’Istituto si limiterà, quindi, a verificare la sussistenza dei requisiti di accesso alla fruizione flessibile del congedo.