A PARTIRE DAL 1° SETTEMBRE si torna all’ACCORDO INDIVIDUALE, che sostituisce le precedenti norme previste per il lavoro agile durante il periodo dell’emergenza Covid; infatti – per attivare la procedura di Smart Working – i datori di lavoro del settore privato dovranno sottoscrivere con ciascun dipendente un apposito accordo scritto, sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge n.81/2017 e dai contratti collettivi.
COSA DOVRÀ CONTENERE TALE ACCORDO?
In particolar modo, dovranno essere delineati:
- La durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato.
- L’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dell’azienda.
- I luoghi esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali.
- L’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali.
- Gli strumenti di lavoro.
- I tempi di riposo del lavoratore.
- Le forme di controllo della prestazione lavorativa, nel rispetto di quanto previsto sia dallo Statuto dei lavoratori che dalla normativa sulla privacy.
IMPORTANTE! Il Decreto firmato dal Ministro Orlando il 22 Agosto, ha previsto la semplificazione di tutta la procedura di trasmissione degli accordi individuali.
Attraverso un modello reso disponibile direttamente dal Ministero del Lavoro, infatti, sarà necessario trasmettere soltanto poche informazioni, e non l’intero contratto, tra le quali:
- Nominativi dei lavoratori agili.
- Il loro codice fiscale.
- Se titolari di un contratto di apprendistato/ a termine/ a tempo indeterminato.
- L’inizio e la fine del periodo dello Smart Working.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI
La comunicazione dei dati relativi al lavoro agile, può essere fatto in due modi:
- Dal portale gov.it tramite SPID o CIE.
- Attraverso la modalità massiva Rest, utile nel caso in cui sia previsto l’invio di un elevato numero di periodi di smart working da comunicare: in questo caso, però, l’azienda o il soggetto abilitato devono inviare una richiesta di contatto tramite un form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
ATTENZIONE! In caso di mancata comunicazione, sarà applicata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.