Il Green Pass si adegua e si aggiorna all’andamento dell’epidemia.
Con il Consiglio dei Ministri n. 36 del 16/09/2021 si è pervenuti alla discussa estensione del certificato verde con il consenso di tutta la maggioranza, inclusa quella che nelle ultime settimane aveva più volte osteggiato la decisione.
Dal 15 ottobre pertanto il green pass diventa obbligatorio per un grande numero di soggetti: dipendenti pubblici, dipendenti privati, studi professionali, lavoratori autonomi, ecc.
La misura ha un impatto con riflessi enormi anche sul rapporto di lavoro.
In questo contributo offriamo una disamina delle novità con tutte le informazioni necessarie per prepararsi all’entrata in vigore dell’obbligo.
GREEN PASS OBBLIGATORIO DAL 15 OTTOBRE
Come anticipato, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre (scadenza dello stato di emergenza salvo eventuali proroghe) scatterà l’obbligo di certificazione verde in tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, ivi inclusi i lavoratori autonomi e tutti quelli che entrano nelle case altrui (come colf e badanti, elettricisti, idraulici).
Per rispettare tale obbligo il datore di lavoro dovrà nominare con atto formale il soggetto incaricato dei controlli, i quali si terranno preferibilmente all’ingresso dei locali aziendali con il ricorso all’app “VerifiCa19”. L’obbligo di green pass riguarda anche i fornitori.
Le conseguenze in caso di mancanza di green pass
Il decreto prevede che coloro che hanno l’obbligo di green pass, e che ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, siano considerati assenti ingiustificati con sospensione della retribuzione sin dal primo giorno e fino alla presentazione della certificazione stessa.
La sospensione del rapporto di lavoro avviene invece con tempistiche diverse a seconda che si tratti di pubblico o privato:
- nella Pa la sospensione del rapporto avviene decorsi 5 giorni di assenza;
- nel privato la sospensione scatta sin dal primo giorno, al pari della retribuzione.
Tutto questo, precisa il decreto, senza alcuna conseguenza disciplinare e con il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Una disciplina specifica vale per le aziende con meno di 15 dipendenti: in questo caso, dopo 5 giorni in cui il lavoratore non ha presentato il green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto di sostituzione e non oltre 10 giorni.
Le sanzioni pecuniarie
Per i datori di lavoro che non effettuano i controlli citati sono previste sanzioni da 400 a 1.000 euro.
I dipendenti pubblici, i privati e gli autonomi che verranno sorpresi in un luogo di lavoro senza il green pass rischiano una sanzione da 600 a 1.500 euro. Restano ferme le conseguenze disciplinari.
IL GREEN PASS CAMBIA PELLE
La nuova categoria di GP
Oltre ai vaccinati, ai guariti dal Covid e a chi ha effettuato il tampone molecolare o antigenico, si aggiunge un’ulteriore categoria di certificato verde nel caso di contagio:
- nei 14 giorni dalla prima dose o
- dopo la doppia iniezione
verrà rilasciata una certificazione verde con validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Piccole modifiche ai certificati esistenti
Le persone guarite dal Covid che abbiano ricevuto la prima dose del vaccino non dovranno più aspettare 15 giorni per ottenere il green pass, poiché questo sarà immediatamente valido subito dopo la somministrazione.
Tamponi a prezzi calmierati
Dopo accesi confronti con le parti sociali il Governo ribadisce il no ai tamponi gratuiti per tutti, con l’esclusione dei soli soggetti fragili e di coloro che sono esentati dalla vaccinazione (muniti di apposita certificazione che attesti l’esenzione).
Si introducono prezzi calmierati per i test antigenici rapidi, anche in farmacia, per i lavoratori:
- 8 euro per gli under 18
- 15 euro per tutti gli altri.
Si interviene infine sulla durata del green pass rilasciato a seguito di test molecolare, portandola a 72 ore rispetto alle 48 applicate sino ad oggi. Per i tamponi rapidi permane la vigenza di 48 ore.