Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021 ha approvato il decreto-legge (D.L. n. 79/2021)
contenente “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.
In attesa del nuovo Assegno universale, la cui entrata in vigore è stata rinviata a gennaio 2022, è stato istituito e sarà disponibile dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.
Questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati ma saranno incrementati per il periodo da luglio a dicembre 2021.
A CHI SPETTA
A beneficiare del cosiddetto “assegno ponte” saranno quei soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore: lavoratori autonomi, partite iva, forfettari, disoccupati non indennizzati, coltivatori diretti, pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Nella misura “ponte” rientrano anche i lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito familiare e i beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l’assegno familiare. Si tratta di tutta quella platea di persone che finora potevano usufruire solo di detrazioni nella dichiarazione dei redditi per i figli a carico. Dal 2022 invece, con la riforma fiscale, diventerà strutturale e universale. Lo riceveranno tutti i mesi le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico. In particolare, ne beneficeranno:
- le famiglie con lavoratori dipendenti;
- le famiglie con lavoratori autonomi;
- le famiglie con disoccupati e incapienti.
Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo e per tutta la durata del beneficio, essere in possesso di un Isee inferiore a 50.000 euro annui, oltre ad avere uno dei seguenti
REQUISITI:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del
- diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO TEMPORANEO
L’assegno “ponte” viene corrisposto per ciascun figlio minore in base:
- al numero dei figli stessi
- alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE.
In particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE e si azzerano quando questo supera la soglia dei 50mila euro (vedi tabella allegata al D.L. 79/2021).
Si andrà comunque da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,80 euro al mese per ciascun figlio:
- se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%;
- per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro;
- Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.
L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA
Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del DL n. 79/2021, la domanda per l’assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica direttamente all’INPS o per il tramite degli Istituti di patronato (L. n. 152/2001), secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto di previdenza sociale entro il 30 giugno 2021.
Il sussidio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
L’assegno viene erogato mediante:
- accredito su IBAN del richiedente
- bonifico domiciliato,
Salvo quanto previsto per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.
In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al
50% sull’IBAN di ciascun genitore.
CUMULABILITÀ
L’assegno temporaneo è compatibile con:
- il Reddito di Cittadinanza di cui al DL n. 4/2019;
- la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali;
- le misure di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della Legge n. 46/2021 (assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita o all’adozione di un minore, “Fondo di sostegno alla natalità”, detrazioni fiscali per figli a carico), nelle more dell’attuazione della medesima legge, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2, DL n. 69/1988.
Se il nucleo familiare varia durante la fruizione dell’assegno, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata va presentata entro due mesi dalla data della variazione.
Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d’ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.
Per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo congiuntamente al reddito di cittadinanza, con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità. Non sarà necessario pertanto presentare alcuna domanda.
Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, DL n. 4/2019.
Per la determinazione del reddito familiare, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 4), DL n.4/2019, l’assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto.
MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
Per coloro che percepiscono gli assegni familiari, il decreto legge ha previsto una maggiorazione, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, degli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore, pari a:
- euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
- euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
A conclusione della disamina riportiamo degli esempi su come si modula l’incentivo in base all’approfondimento del 11/06/2021 a cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Nazionale Consulenti del Lavoro.