In vigore dal 1° giugno 2021, il D.L. Semplificazioni n. 77/2021 prevede una serie di deroghe alla disciplina dei contratti pubblici all’interno di un contesto di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure in modo da velocizzare l’attuazione delle opere previste dal Recovery Plan.

Passiamo dunque in rassegna le principali modifiche in materia di appalti.

SUBAPPALTO

  • Disciplina transitoria

Fino al 31 ottobre 2021 la quota di lavori da poter affidare in subappalto viene aumentata a un massimo del 50% dell’importo complessivo del contratto (in deroga all’ordinario limite previsto dal codice dei contratti pubblici). Il subappaltatore dovrà sempre garantire gli stessi standard qualitativi previsti dal contratto di appalto e applicare gli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando lo stesso trattamento retributivo garantito dal contraente principale.

Restano in ogni caso vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

  • Disciplina definitiva

Il 1° novembre 2021 rappresenta la data in cui viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, con le stazioni appaltanti che dovranno indicare nei documenti di gara quali prestazioni dovranno essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario. Le stesse indicheranno inoltre dove ritengono necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere per rafforzare sia la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, sia prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Sempre a partire dal 1° novembre, si prevede che il contraente principale e il subappaltatore siano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per quanto concerne le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

APPALTO INTEGRATO

Per quanto concerne gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), viene previsto un unico affidamento per la progettazione e l’esecuzione dell’opera in base al progetto di fattibilità presentato. L’aggiudicazione si baserà sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo di conto degli aspetti economici ma anche di quelli maggiormente qualitativi.

PUNTEGGI AGGIUNTIVI PER LE IMPRESE CON PIÙ GIOVANI E DONNE

Le aziende con almeno 15 dipendenti che risultino affidatarie dei contratti per le opere del PNRR e del Fondo complementare hanno l’obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale con riferimento all’inclusione delle donne nelle attività aziendali.

Gli operatori economici, nel termine massimo di 6 mesi dalla conclusione del contratto, devono consegnare alla stazione appaltante la suddetta relazione di genere consistente in una descrizione della situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di qualifica, di licenziamenti e di retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione viene inoltre trasmessa alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Viene previsto inoltre che le stazioni appaltanti debbano prevedere, nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifici punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnano ad assumere donne e giovani sotto i 36 anni e che nei tre anni precedenti abbiano adottato misure per promuovere le pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nella retribuzione e nell’accesso agli incarichi apicali.

Salvo motivate e specifiche ragioni, le stazioni appaltanti includono inoltre nel bando un obbligo del partecipante alla gara di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto.

I contratti di appalto prevederanno inoltre l’applicazione di specifiche penali per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi riferiti alla presentazione del rapporto sulla parità di genere, facendo riferimento alla gravità della violazione e in proporzione rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione di detto obbligo determina peraltro anche l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare ad ulteriori procedure di affidamento per un periodo di 12 mesi.

TRASPARENZA DEGLI APPALTI

Ogni informazione relativa alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione delle opere verrà trasmessa alla banca dati dei contratti pubblici presso l’ANAC.
All’interno della banca dati verrà creato un fascicolo virtuale dell’operatore economico, nel quale verranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara, in modo da facilitare le attività di controllo da parte delle stazioni appaltanti.