A far data dal 1° luglio 2021 viene introdotta la figura della cd. vendita a distanza intracomunitaria di beni, categoria per la quale si prevederà una tassazione nel luogo di destinazione del bene presso l’acquirente se il valore delle cessioni supera la soglia annua di 10.000 euro.
Si tratta quindi delle cessioni di beni che partono da uno Stato diverso da quello di arrivo, effettuate nei confronti di consumatori finali, con esclusione delle cessioni che riguardano mezzi di trasporto o beni da installare/montare a cura del fornitore. In definitiva, dunque, anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni, fino a concorrenza dell’importo pari a 10 mila euro, saranno soggette allo stesso trattamento IVA delle prestazioni o cessioni nazionali.
Al di sopra di questa soglia sarà però necessario adeguarsi alla normativa comunitaria, con una procedura che da aprile permette la registrazione al nuovo sistema tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Come si assolverà dunque l’IVA oltre i 10 mila euro di operazioni?
Per evitare che i fornitori di beni a distanza e i prestatori di servizi destinati a consumatori privati debbano registrarsi a fini IVA in ogni Stato membro in cui prestano servizi, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico MOSS (Mini One Stop Shop) verrà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. In particolare sarà introdotto lo sportello unico OSS (One Stop Shop).
I soggetti che supereranno la soglia indicata, per gli obblighi IVA avranno dunque due possibilità:
- Identificarsi in ciascuno dei Paesi in cui venderanno;
- Assolvere la liquidazione tramite il nuovo regime speciale OSS.
Il sistema OSS permette una notevole semplificazione per evitare di registrarsi in ogni Paese presso cui si vende, introducendo un sistema di assolvimento dell’IVA centralizzato e digitale, dichiarando l’IVA tramite una unica dichiarazione elettronica ed effettuando un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazione di servizi.
Le disposizioni europee prevedono dunque che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021.
Un soggetto passivo, per avvalersi del mini sportello unico è tenuto a registrarsi nello Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica. Attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia avranno dunque l’onere di registrarsi al regime OSS/IOSS al fine di aderire al nuovo sistema. Il sistema telematico trametterà poi i dati inseriti al momento della registrazione alle amministrazioni finanziarie degli altri Stati UE.
La dichiarazione IVA OSS dovrà essere presentata, in via elettronica, per ciascun periodo d’imposta, entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre (da presentarsi anche se non è stata effettuata nessuna operazione nel corso del trimestre di comunicazione).
I soggetti registrati al regime OSS presentano dunque una dichiarazione per ciascun trimestre dell’anno solare, con l’esposizione dei seguenti elementi:
- Numero di identificazione;
- Ammontare delle prestazioni di servizi digitali effettuate, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei clienti e suddiviso per aliquote, al netto dell’IVA;
- Le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o residenza dei clienti;
- L’ammontare dell’IVA, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro.
Il soggetto passivo deve versare l’IVA nello Stato in cui è identificato applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo. Il debito di imposta è il totale dell’IVA risultante dalla dichiarazione, e sarà poi lo Stato membro di identificazione a provvedere alla ripartizione degli importi tra i vari Stati di consumo.
Si consiglia dunque di contattare il proprio intermediario per provvedere alla registrazione al nuovo sistema OSS, permettendo di accentrare il pagamento dell’imposta dovuta ai vari paesi UE di consumo presso il Paese in cui è stabilita l’impresa.