Al via le istanze

 Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegno), dopo un lungo periodo di gestazione, ha visto la luce. L’articolo 1 di tale decreto disciplina il contributo a fondo perduto destinato a “ristorare” le attività economiche duramente colpite dalla pandemia.

A distanza di nemmeno un giorno, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 77923/2021 con il quale viene definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza.

Di seguito forniamo tutte le informazioni relative a questa importante misura.

 

1. Abbandono del meccanismo dei codici Ateco

Il contributo a fondo perduto elaborato dal nuovo Governo Draghi, è destinato ad un’ampia platea di soggetti beneficiari, essendo completamente svincolato dall’ingiusto meccanismo dei codici Ateco.

Ciò significa che potranno farne richiesta tutti i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

A differenza delle precedenti versioni del contributo a fondo perduto, il nuovo beneficio è destinato anche ai professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri, geometri, architetti ecc.).

2.Presupposto oggettivo: il calo del fatturato

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 risulti inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

I soggetti che hanno aperto la partita Iva dal primo gennaio 2019, hanno diritto al contributo a prescindere dal calo del fatturato citato. Per questi soggetti, ai fini della media mensile, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva. 

3. Esclusioni

Non possono accedere al contributo i seguenti soggetti:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021 o a coloro che hanno attivato la partita Iva a decorrere da tale data;
  • ai soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di euro nel 2019;
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir e agli intermediari finanziari di cui all’art. 162-bis del Tuir.

4. Determinazione del contributo

Una volta verificata la condizione del calo del fatturato, occorre applicare delle percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Le percentuali sono differenziate sulla base dei ricavi, come segue:

  • 60 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di

 

I soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2020, beneficiano del contributo minimo pari a:

  • 1.000 euro per le persone fisiche
  • 2.000 euro per le persone giuridiche (società).

Il contributo non può in ogni caso superare i 150mila euro. 

5. Le modalità di accesso al contributo

Come anticipato, l’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 77923/2021 ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza.

A differenza dei contributi previsti dai decreti ristori, pertanto, l’erogazione del contributo del d.l. sostegno non sarà automatica ma presuppone apposita istanza.

La trasmissione dell’istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Ovvero mediante il sito web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi

La trasmissione dell’Istanza potrà essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021. In questo arco temporale è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

6. Erogazione del contributo

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

 

Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del

contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il

bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al

codice fiscale del soggetto richiedente.

7. Contributo o credito d’imposta?

Rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto, il decreto “Sostegni” ha introdotto una nuova modalità di erogazione del contributo spettante.

A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
  • mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.

Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24 (Iva, Imu, Tari, ecc.)

Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo. Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo.

IMPORTANTE! Il credito d’imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.

8.Un esempio numerico

Da zero a 150mila
Esempi di fruizione del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del decreto Sostegno
Descrizione Alfa s.r.l. Beta s.r.l. Gamma s.r.l. Epsilon s.r.l.
Apertura P.IVA Ante 2019 Ante 2019 Ante 2019 Marzo 2019
Tipologia Società Società Società Società
Fatturato 2019 100.000,00 10.000.000,00 350.000,00 150.000,00
Fatturato 2020 60.000,00 0,00 320.000,00 200.000,00
Media anno 2019 8.333,00 833.333,33 29.166,67 12.500,00
Media anno 2020 5.000,00 0,00 26.666,67 16.666,67
Delta > 30% – 40% – 100% – 8,6% + 33,3%
Percentuale 60% 20% 50% 50%
Contributo calcolato 2.000,00 166.666,67 Non spetta Non spetta
Contributo spettante 2.000,00 150.000,00 (*) 0,00 (**) 0,00 (**)
Note:

(*) massimo previsto dal comma 6

(**) la mancata attribuzione è indicata tenendo conto della lettura della relazione tecnica del comma 6 che condiziona l’erogazione del contributo minimo al verificarsi delle condizioni indicate ai commi 3 e 4

 

Ecco di seguito alcuni link utili: 

-Guida dell’Agenzia delle Entrate: https://studiobracciali.com/wp-content/uploads/2021/03/Contributo_fondo_perduto_decreto_Sostegni.pdf 

– Provvedimento dell’ Agenzia delle Entratehttps://studiobracciali.com/wp-content/uploads/2021/03/Provvedimento-CFP-23.03.2021.pdf

-Modello dell’istanza : https://studiobracciali.com/wp-content/uploads/2021/03/istanza_fondo_perduto_mod.pdf