È uscito il nuovo decreto legge n.30 del 13/03/2021 nel quale sono stati disposti gli interventi per il sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. 

Tali misure verranno applicate fino al 30 giugno 2021.

 

CHI PUÒ BENEFICIARNE 

A poter beneficiare della possibilità di lavoro in modalità agile o in alternativa ove non possibile dell’astensione al lavoro quei genitori lavoratori dipendenti con le seguenti modalità: 

  • LAVORO AGILE: Per il genitore con figlio, convivente minore di 16 anni, o in DAD o positivo al Covid-19, o in quarantena disposta dall’ASL. Può usufruire, alternativamente all’altro genitore, della possibilità di lavoro agile per tutta la durata del periodo in questione, o per una parte di esso. 
  • ASTENSIONE AL LAVORO: Nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 14 anni, in alternativa all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per tutta la durata della DAD, dell’infezione/quarantena o per solo una parte del periodo. 

Tale beneficio viene riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, qualora:

  • siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. 

 

INDENNITÀ RICONOSCIUTA 

In caso di figli fino ai 14 anni di età, per i periodi di astensione usufruiti, viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata in base alle norme vigenti sulla tutela e il sostegno alla maternità e alla paternità. 

Questi periodi sono coperti da contribuzione figurativa

Quei genitori che hanno fruito del congedo parentale nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) potranno convertire tali periodi a domanda nel congedo con diritto all’indennità al 50%, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. 

Per i figli di età compresa fra i 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto all’astensione dal lavoro, ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

BONUS BABY SITTING 

Possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100€ settimanali le seguenti categorie di lavoratori:

  • i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
  • i lavoratori autonomi 
  • il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
  • i lavoratori dipendenti nel settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio- sanitari. 

 

EROGAZIONE BONUS

L’erogazione del bonus viene effettuata tramite libretto famiglia, in alternativa è erogato al richiedente, per la comprovata iscrizione:

  • ai centri estivi 
  • ai servizi integrativi per l’infanzia 
  • ai servizi socio-educativi territoriali 
  • ai centri con funzione educativa e ricreativa 
  • ai servizi innovativi o integrativi per la prima infanzia.

il bonus viene ulteriormente riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS effettuando una comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido

Tale bonus può essere utilizzato solo se, l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo e comunque in alternativa alle altre misure. 

 

MODALITA OPERATIVE 

Le modalità operative per accedere ai benefici sono stabilite dall’INPS, sulla base delle domande pervenute. 

Sarà poi l’INPS stesso a provvedere al monitoraggio delle richieste, e qualora emerga il raggiungimento del limite di spesa non verranno prese in considerazione ulteriori domande.