Prima di tutto è bene precisare che la malattia Covid‐19 è cosa diversa dalla quarantena.
Adesso analizziamo le varie situazioni:
- Soggetto sintomatico con esito tampone positivo
- Soggetto asintomatico con esito tampone positivo
- Soggetto contatto stretto di soggetto positivo
La ASL emette in capo ad ognuno dei soggetti sopra elencati un provvedimento dove impone un isolamento del soggetto stesso indicando le date di inizio e di termine del periodo di isolamento da rispettare.
È bene precisare che il contatto stretto del contatto stretto di un caso positivo non viene posto in isolamento, quindi bisogna essere contatto stretto diretto.
Cosa si intende per contatto stretto?
Si consiglia la lettura del documento del Ministero della Salute del 29/05/20 n.18584 (Circolare disponibile al seguente link >>> Circolare Ministero della Salute)
Persona che vive nella stessa casa di un caso positivo
- Una persona che ha avuto un contatto diretto con un caso Covid‐19 (es. stretta di mano)
- Una persona che ha avuto contatto faccia a faccia con caso Covid‐19 a distanza inferiore a due metri per almeno 15 minuti,
- Persona che si è trovata in ambiente chiuso con un caso positivo in assenza di idonei dpi (mascherina)
- . . .
Per individuare quanto sopra l’ASL va a verificare che il contatto sia avvenuto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi da parte del caso positivo.
Senza il suddetto provvedimento, si parla di “auto‐quarantena” imposta con tutto il rispetto che merita, da se stessi, dal proprio senso civico ed etico, e non supportata da alcun provvedimento ASL, ragion per cui non è coperta da malattia.
Andiamo invece ad analizzare i comportamenti e la documentazione da gestire a seconda del caso:
1_MALATTIA COVID‐19 del dipendente
- Soggetto sintomatico con esito tampone positivo
- Soggetto asintomatico con esito tampone positivo
La ASL, in questi casi emette il provvedimento di isolamento, indicando le date di inizio e di fine. Il cittadino che è titolare di un rapporto di lavoro dipendente per gestire il periodo di assenza dal lavoro deve richiedere al proprio medico di medicina generale (telefonicamente SENZA RECARSI IN AMBULATORIO) il certificato di malattia, così come ha sempre fatto per altre tipologie di malattie e con le stesse regole di sempre. Attenzione alla tempestività, altrimenti i giorni non certificati, o certificati in ritardo
dovranno essere trattati come scoperti.
L’iter del malato di Covid‐19 è seguito dalla ASL competente, per cui in base al monitoraggio e al decorso della malattia sarà il suddetto organo a valutarne la durata, i tamponi da effettuare e stabilire quando può essere ripresa l’attività lavorativa. Solitamente al termine della malattia a seguito di tampone negativo al soggetto viene rilasciato un certificato di
negativizzazione.
ATTENZIONE, in caso di malattia Covid‐19, il dipendente non può lavorare neppure in modalità agile.
2_QUARANTENA del dipendente
- Soggetto contatto stretto di soggetto positivo (ma NON POSITIVO
Covid‐19)
In questo caso il soggetto ha avuto contatto stretto con un soggetto positivo, allo stesso modo del caso positivo viene posto in isolamento precauzionale, anche in questo caso deve ricevere un provvedimento dalla ASL con indicato le date di inizio e di termine della quarantena, periodo entro il quale il soggetto non può abbandonare la dimora individuata ove trascorrere la quarantena.
In questo caso se si tratta di un cittadino con rapporto di lavoro subordinato ha due possibilità:
- Se l’azienda ha attivato un accordo di smart‐working ed è nella condizione di poter far lavorare il dipendente in tale modalità, il dipendente può continuare a lavorare senza spostarsi dalla dimora
dichiarata, - Se l’azienda non ha attivato tale modalità lavorativa per coprire l’assenza dal lavoro deve contattare telefonicamente (senza recarvisi) il proprio medico di medicina generale e richiedere un certificato di malattia (la quarantena per legge è equiparata a
malattia).
ATTENZIONE! RIBADIAMO la ASL provvede ad emettere solo il provvedimento di isolamento MA NON IL CERTIFICATO MEDICO TELEMATICO (DA RECAPITARE ALL’INPS E AL DATORE) che invece sarà cura del dipendente richiedere al proprio medico esibendo il provvedimento della ASL.
Nel caso in cui il soggetto posto in quarantena dovesse poi risultare positivo al Covid‐19 valgono le regole indicate al paragrafo 1.
3_MALATTIA COVID‐19/QUARANTENA FIGLI
Figlio positivo al covid‐19
In caso di figlio positivo, il genitore/i convivente/i è ritenuto contatto stretto e quindi viene posto in quarantena e valgono le regole indicate al paragrafo 2.
Figlio in quarantena
In caso di figlio non positivo al Covid‐19 posto in quarantena, perché contatto stretto di soggetto positivo (ATTENZIONE! Posto in quarantena con provvedimento dalla ASL), il genitore non viene a sua volta posto in quarantena (a meno che il figlio a seguito di eventuali tamponi non risulti positivo successivamente) MA in caso di difficoltà ad accudire il figlio può richiedere il congedo Covid‐19 nel rispetto dei seguenti parametri:
- Il figlio deve essere convivente con età minore di anni 14
- Deve essere posto in quarantena con provvedimento ASL
- Il congedo è possibile qualora il genitore non lavori in modalità agile, e l’altro genitore non deve lavorare in modalità agile, non deve essere inoccupato, disoccupato o fruitore del congedo stesso
- Entrambi i genitori possono richiederlo alternativamente nel rispetto delle regole sopra
- Il congedo è previsto fino al 31.12.20 e nel limite dei fondi stanziati
- L’importo del congedo è pari al 50% della retribuzione a carico dell’INPS con la relativa copertura previdenziale.
- Deve essere presentata relativa domanda all’Inps e anticipato dal datore di lavoro nel cedolino paga.
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